COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 143 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo del Pisa Sporting Club avverso le decisioni del G.S.T. che ha sanzionato i seguenti calciatori: 1) Galati Domenico France – squalifica per n.4 gare; 2) Zacchia Stefano- squalifica per n.4 gare; 3) Koci Xhuljano- squalifica per n. 3 gare. C.U. n. 46 del 28/03/2012.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
143 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo del Pisa Sporting Club avverso le decisioni del G.S.T. che ha sanzionato i seguenti calciatori: 1) Galati Domenico France – squalifica per n.4 gare; 2) Zacchia Stefano- squalifica per n.4 gare; 3) Koci Xhuljano- squalifica per n. 3 gare. C.U. n. 46 del 28/03/2012.
Al termine della gara “ Pisa Sporting – San Miniato Tuttocuoio”, valevole per il campionato allievi, si veniva a creare un clima di tensione tra le due squadre che portava all’espulsione dei calciatori in oggetto. Galati Domenico colpiva con un calcio alla gamba un giocatore avversario. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di quattro giornate. Anche il giocatore Zacchia Stefano colpiva con una mano il volto di un calciatore avversario e veniva squalificato per quattro giornate. Infine il tesserato Koci Xhuljano si rendeva responsabile di aver partecipato ad una rissa e di aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti di un avversario. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate.
Avverso i suddetti provvedimenti propone unico reclamo la società Pisa Sporting Club.La reclamante si lamenta del fatto che gli unici calciatori sanzionati sono stati i propri tesserati che, oltretutto, la rissa l’hanno subita, come confermato dal referto arbitrale. Comunque secondo la società, pur essendo vero che c’è stata un certa confusione a fine gara, tra i calciatori di entrambe le squadre non vi sono stati episodi di violenza ma solo qualche spinta e tensioni verbali. Chiede pertanto una riduzione delle sanzioni a carico dei propri tesserati.
L’arbitro, sentito per le vie brevi, confermava quanto già descritto, in maniera piuttosto esaustiva, nel rapporto gara.
Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti ascritti ai calciatori in questione. Del resto la stessa reclamante nulla dice circa le singole condotte sanzionate, lamentandosi genericamente di un comportamento discriminatorio nei propri confronti in una situazione,per altro, generata dalla condotta di un tesserato della società avversaria. Pertanto, mentre relativamente alle condotte contestate ai calciatori in questione non vi sono dubbi di sorta, qualche dubbio sulla corretta quantificazione delle sanzioni nasce. Infatti relativamente ai calciatori Galati Domenico e Zacchia Stefano viene contestata loro la condotta violenta nei confronti di avversari. Per tale condotta la squalifica per quattro giornate appare eccessiva. Dall’esame del rapporto gara emerge,infatti, che tali condotte sono state prive di conseguenze fisiche. Pertanto appare più equo sanzionarle con il minimo edittale previsto dal C.G.S. pari a tre giornate.
Per quanto concerne il tesserato Koci Xhuliano gli viene contestata anche la partecipazione ad una rissa. La sanzione del G.S. appare aggravata per tale partecipazione che però non trova riscontro in quanto vedrebbe coinvolto lui solo, non essendovi altri calciatori della squadra avversaria coinvolti. Appare pertanto più equo sanzionare il giocatore per il solo comportamento offensivo tenuto nei confronti di un giocatore avversario. Per tale condotta la sanzione prevista è pari a due giornate di squalifica.
P.Q.M.
Questa C.D. accoglie il ricorso e ordina la restituzione della relativa tassa.
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