COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 132 stagione sportiva 2011/2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Calcio Castelfiorentino avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 19/02/2012 contro l’Associazione Sportiva Lastrigiana (C.U. n. 45 del 14/03/2012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 132 stagione sportiva 2011/2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Calcio Castelfiorentino avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 19/02/2012 contro l'Associazione Sportiva Lastrigiana (C.U. n. 45 del 14/03/2012) Il reclamo, proposto dalla Società Castelfiorentino, attiene alla decisione del G.S.T. che attribuiva al Gruppo Sportivo Lastrigiana la vittoria della partita identificata in oggetto con la seguente motivazione: “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. 41 del 23-02-12. All'esito della gara indicata in epigrafe, la A.S.D. Calcio Castelfiorentino proponeva reclamo a questo Giudice lamentando che l'Arbitro le aveva impedito di schierare in campo il proprio calciatore Campigli Luca non avendo ritenuto valido, ai fini dell'identificazione, il documento all'uopo esibito. Dovendosi ritenere al contrario, a dire della reclamante, che il documento in questione allegato al proposto reclamo fosse titolo idoneo, la stessa chiedeva la ripetizione della gara. Dal momento in cui il referto arbitrale non riportava alcunché in ordine all'episodio summenzionato, il Giudice Sportivo convocava in audizione il D.G. al fine di ottenere chiarimenti in merito. In tale sede l'Arbitro precisava quanto segue: a) confermava di non avere consentito la partecipazione alla gara dell'atleta della ASD Calcio Castelfiorentino Campigli Luca; b) rilevava che il documento esibito in occasione della gara era difforme rispetto a quello allegato dalla reclamante. In particolare, osserva sempre l'Arbitro che sul documento da lui visionato a suo tempo, rispetto a quello mostrategli in sede di audizione, non era riportata la dicitura "Federazione Italiana Gioco Calcio", l'indicazione della stagione calcistica, della categoria, né il numero di pratica. Prosegue inoltre il D.G. che nel primo documento vi era un timbro con una firma illeggibile senza alcun riferimento al Presidente della Società e, infine, era mancante ogni riferimento al carattere provvisorio del documento contrariamente a quanto avviene in quello allegato al reclamo. Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali ed in particolare di quanto dichiarato dall'Arbitro in sede di audizione, decide di respingere il reclamo. Premesso che questo Giudice non ha potuto prendere direttamente visione del documento effettivamente presentato al momento della gara dalla ASD Calcio Castelfiorentino in quanto, ancorché oggetto di contestazione non veniva ritirato dal D.G., deve tuttavia preliminarmente osservarsi che le risultanze degli atti ufficiali e delle dichiarazioni offerte dal D.G. godono di fede privilegiata. Orbene, nel caso di specie la norma di riferimento per il Giudice Sportivo è rappresentata dall'art. 71 delle N.O.I.F. che, sotto la rubrica "identificazione dei calciatori" predispone un rigido sistema finalizzato ad evitare il rischio che possono partecipare alle competizioni soggetti diversi da quelli indicati in distinta e recita testualmente: "l'Arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondono a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; e) mediante una fotografia autentificata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica e dai Comitati." Dovendo prendere atto, per effetto di quanto dichiarato dall'Arbitro in sede di audizione, che il documento esibito allo stesso da parte della reclamante in occasione della generica copia fotostatica di una apparente tessera federale, lo stesso deve effettivamente ritenersi non idoneo a consentire la partecipazione alla gara del calciatore Campigli Luca. Per giurisprudenza costante, ai fini di consentire la corretta identificazione di un atleta e quindi consentire allo stesso di prendere par te alla gara, dalla previsione normativa di cui all'art.17 delle N.O.I. F. devono certamente escludersi le copie fotostatiche, in quanto trattandosi di norma di stretta interpretazione, l'utilizzazione di fotocopie consentirebbe agevoli falsificazioni tali da aprire una rischiosa breccia nel sistema nonché tali da esporre a valutazioni di natura meramente discrezionale da parte del D.G. che sarebbero del tutto difformi alla ratio normativa. P.Q.M. Il Giudice Sportivo respinge il reclamo proposto dalla Società ASD Calcio Castelfiorentino, convalida il risultato acquisito sul campo (3-0) ed ordina l'incameramento della tassa reclamo ove già versata.” La società Castelfiorentino impugnava tempestivamente tale decisione eccependo il fatto che il giocatore Campigli Luca avesse pieno diritto di partecipare alla gara avendo esibito un valido documento identificativo. Aggiunge che, anche in caso di dubbio, il D.G. avrebbe comunque dovuto far giocare il calciatore riservando l'eventuale decisione, in ordine alla regolarità dell'incontro, al successivo sindacato del Giudice Sportivo. Conclude pertanto chiedendo che la Commissione Disciplinare voglia riformare la decisione del G.S.T. e, per l'effetto, disporre la ripetizione della gara in oggetto. All'udienza del 6 aprile 2012, il delegato del Presidente della Società Calcio Castelfiorentino, Sig. Bonin Massimo, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni contenute nel reclamo, depositando il documento che, asseritamente, a suo tempo venne esibito al D.G.. Il reclamo merita accoglimento. Al di là delle discrasie evidenziate dal D.G. tra il documento esibito in occasione della gara e la copia fotostatica della tessera provvisoria F.I.G.C. allegata al fascicolo, il compito dell'arbitro di identificare i soggetti ammessi al recinto di gara è un dovere connesso alla “sicurezza” dei partecipanti e all’esistenza del titolo in base alla norme federali della disputa attraverso l'identificazione dei singoli soggetti (calciatori o dirigenti) in modo da consentire la corretta attribuzione, anche a fini sanzionatori, delle possibili condotte illecite. Tutto questo non attiene però alla regolarità della gara che investe invece altre valutazioni da parte di organismi diversi e distinti rispetto alla figura dell'arbitro e che attiene a riflessioni sottratte alla possibilità di immediata verifica da parte del D.G. (si pensi al giocatore squalificato che una società schieri indebitamente). E’ infatti compito degli Organi della Giustizia sportiva, non dell’arbitro sul campo, lo stabilire se, e in che misura, la posizione del calciatore abbia avuto riflessi sulla regolarità della gara ed assumere le decisioni conseguenti. Purtroppo la comparazione tra i due documenti per la verifica delle eventuali differenze evidenziate dall'arbitro - la tessera provvisoria esibita in occasione della disputa e la copia depositata - risulta oggi impossibile non avendo provveduto il D.G. a fotocopiare (oppure a ritirare, al fine di allegarlo al rapporto) l'originario documento. Ma tale identificazione non avrebbe dovuto essere connotata da un rigido formalismo poiché le singole distinte sono sempre controfirmate dai dirigenti tesserati che se ne assumono comunque la responsabilità, anche a fini identificativi. Per tale ragione la prassi sportiva stabilisce una certa “elasticità” nella valutazione delle regolarità dei singoli documenti identificativi anche perché l'esigenza connessa all' “Ordine” della disputa deve essere contemperato dalla esigenza di permettere l'accesso al campo di giuoco degli atleti impegnati nella gara. Tale fine consente di ritenere, come avviene nella prassi, che anche documenti (F.I.G.C. o statali) scaduti, possano comunque servire ad identificare i singoli tesserati poiché i medesimi - anche se non più idonei a fini amministrativi o legali - possono comunque coadiuvare il D.G. al rispetto del fine perseguito dall'art. 71 N.O.I.F.. Occorre rilevare che, nel caso concreto, la tessera provvisoria rilasciata dalla F.I.G.C. (scaduta in data 27/01/2012, cioè alcune settimane prima della disputa della gara del 19/02/2012) avrebbe comunque ben potuto attestare l'identità del tesserato (foto recente, dati anagrafici, ecc.), tesserato la cui esclusione non appare dunque condivisibile. Il fatto poi che, effettivamente, il tesserato sia regolarmente affiliato alla Federazione ed in forza alla compagine della società reclamante conferma le censure mosse all'operato del D.G. che, nella sostanza, avrebbe impedito al calciatore di disputare la gara. Appaiono dunque condivisibili le scarne, ma fondate, censure mosse nel reclamo in ordine alla mancata partecipazione del calciatore Campigli Luca e dunque all'irregolarità della gara. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e revoca la punizione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 ordinando, contestualmente, che la medesima venga ripetuta; dispone la restituzione della relativa tassa.
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