COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 27 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Ramazzotti Sergio, Presidente della A.S.D. Pistoia Nord Santomato, -Teglia Mauro, “collaboratore” della medesima Società, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S; -la Società per la responsabilità, prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, dello stesso corpo di norme, conseguente ai comportamenti ascritti al Presidente ed al collaboratore.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.55 del 12.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
27 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Ramazzotti Sergio, Presidente della A.S.D. Pistoia Nord Santomato,
-Teglia Mauro, “collaboratore” della medesima Società,
ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S;
-la Società per la responsabilità, prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, dello stesso corpo di norme, conseguente ai comportamenti ascritti al Presidente ed al collaboratore.
Il deferimento della Procura Federale trae origine da una denuncia, sporta dal Presidente della Polisportiva Circolo Aziendale Breda Calcio di Pistoia, Società che verrà indicata di seguito come Breda Calcio, inoltrata dal Delegato Provinciale di Pistoia tramite il Presidente del C.R.T.
Il denunciante lamentava l’illecito comportamento tenuto dal Sig. Teglia Mauro che, a far data dal giorno delle sue dimissioni da Segretario della Breda Calcio, ha posto in essere numerosi contatti attraverso i quali ”…..invitava i nostri atleti a lasciare Breda Calcio, promettendo un’altra posizione in un’altra Società di calcio giovanile di Pistoia”
La Procura Federale, acquisite le dichiarazioni del Teglia e del denunciante Presidente, ha disposto il deferimento di cui è causa.
Rappresenta la Procura il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini..
A seguito di formale convocazione sono presenti:
-Teglia Mauro, assistito dall’Avvocato Federico Bagattini, come da incarico conferito verbalmente in questa sede;
-Ramazzotti Sergio, in proprio e quale legale rappresentante della società deferita, rappresentato, giusta delega oggi depositata, dal Segretario della Società sig. Salvatore Costanzo.
Il deferito è difeso dall’Avvocato Matteo Corri al quale viene conferita, oltre il mandato a difesa, la procura speciale atta a richiedere l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.. L’Avvocato Corri ha altresì depositato, nulla opponendo la Procura Federale, attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale di Pistoia in ordine al numero dei giovani calciatori tesserati nella stagione 2010/2011.
I relativi mandati sono depositati in apertura di riunione.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
-al Sig. Teglia Mauro, su una pena base di mesi due, l’inibizione per giorni 40 (quaranta);
-al Presidente della Società, Sig. Sergio Ramazzotti, l’inibizione per giorni venti (venti) rapportata alla sanzione richiesta di mesi 1 (uno);
-alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale ammenda di € 150,00 (centocinquanta) sulla sanzione base determinata in € 200,00 (duecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata e
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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