F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 3 3 – APPELLO DELLA POL. ZENITH SUPERGA PRATO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 AL CALCIATORE LIPARULO ANTONIO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 AI SIGG.RI BORRELLI PASQUALE E CASANOVA IVO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 18 del 9.11.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 14/12/2000 n. 3
3 - APPELLO DELLA POL. ZENITH SUPERGA PRATO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 AL CALCIATORE LIPARULO ANTONIO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 AI SIGG.RI BORRELLI PASQUALE E CASANOVA IVO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2000)
La Pol. Zenith Superga Prato ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicato sul C.U. n. 18 del 9 novembre 2000, adottata a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di tesserati diversi e della società appellante, per violazioni regolamentari conseguenti all’impiego del calciatore Liparulo Antonio nella gara Doccia/Zenith Superga Prato del 24.10.1999 prima del tesseramento, avvenuto in data 29.10.1999. Il reclamo, avente ad oggetto la squalifica del calciatore Liparulo Antonio fino al 31.12.2000 e le inibizioni del dirigente Casanova Ivo e dell’allenatore Borrelli Pasquale, entrambe fino al 30.9.2001, è inammissibile ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., che, con riferimento all’attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, esclude l’impugnabilità delle squalifiche ed inibizioni inferiori a dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Zenith Superga Prato di Prato e dispone l’incameramento della tassa versata.
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