F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 1 1 – APPELLO DELLA POLISPORTIVA GIORGELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANNONE MATTEO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 12.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 1 1 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA GIORGELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANNONE MATTEO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D del 12.10.2000) Con reclamo del 6.7.2000, la Sig.ra Galasso Maria chiedeva l’annullamento del vincolo del figlio, calciatore Cannone Matteo, dalla Pol. Giorgella per apocrifia della firma posta sul relativo modulo di tesseramento. La Commissione Tesseramenti, rilevato che il ricorso presentato dalla Sig.ra Galasso non era stato sottoscritto dal calciatore Cannone Matteo, con propria ordinanza invitava la ricorrente a rimettere alla stessa Commissione copia del ricorso debitamente sottoscritto (Com. Uff. n. 6/D - Riunione del 21 settembre 2000). La Commissione Tesseramenti, acquisita la nuova domanda, accoglieva la richiesta, dichiarava nullo il tesseramento e deferiva alla competente Commissione Disciplinare il calciatore Cannone Matteo, la Pol. Giorgella ed il Presidente pro-tempore della società, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 9/D - Riunione del 12 ottobre 2000. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la Pol. Giorgella. L’appello è fondato. Infatti, l’art. 27 n. 5 C.G.S. prevede che la C.A.F. “...se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio”. Nel caso in esame la Commissione Tesseramenti avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso presentatole per omessa sottoscrizione. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Pol. Giorgella di Corsico (Milano), annulla senza rinvio, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera, per inammissibilità del reclamo 6.7.2000 proposto dalla Sig.ra Galasso Maria Grazia, per conto del figlio Cannone Matteo, dinanzi la Commissione Tesseramenti, ripristinando il tesseramento del predetto calciatore in favore della Pol. Corsico datato 11.9.1998. Ordina la restituzione della tassa versata.
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