F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 1 1 – APPELLO DEL COMPRENSOSIO SPILINGA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DEL COMPRENSORIO SPILINGA PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA COMPRENSORIO SPILINGA/SCALEA 1912 DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 106 del 23.5.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 1 1 - APPELLO DEL COMPRENSOSIO SPILINGA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DEL COMPRENSORIO SPILINGA PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA COMPRENSORIO SPILINGA/SCALEA 1912 DEL 13.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 106 del 23.5.2000) La società Comprensorio Spilinga ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2000 con la quale erano state irrogate ai calciatori Merenda Francesco, Costantino Cristian, Giovinazzo Giuseppe, Messina Alberto e Gallo Massimiliano le sanzioni della squalifica fino al 30.6.2001, al calciatore Grillo Giacinto la squalifica fino al 31.12.2001, all’allenatore Pugliese Annunziato la squalifica fino al 30.6.2001 ed alla società l’ammenda di lire un milione. La Commissione Disciplinare, in base alle risultanze degli accertamenti, compiuti dall’Ufficio Indagini, ha ravvisato la responsabilità dei calciatori e quella oggettiva delle società in ordine agli atti di violenza commessi in danno dei calciatori della società Scalea 1912 al termine della gara tra queste disputata il 13.2.2000. La reclamante ha opposto che tra i calciatori delle due società si era verificata una vera e propria rissa, senza la possibilità di individuare gli autori dell’episodio; i calciatori puniti dovrebbero essere ritenuti colpevoli solo di atti riconducibili al più ad un eccesso di difesa e non già ad una proditoria aggressione nei riguardi dei tesserati dell’altra società. Il reclamo non merita accoglimento. I precisi, completi e minuziosi accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini hanno evidenziato la responsabilità di ciascuno dei deferiti nel deprecabile episodio. In particolare, l’Arbitro ha notato che il calciatore Grillo Giacinto, toltosi la maglia, aggrediva, insieme ad altri, alcuni calciatori dello Scalea 1912; mentre era nello spogliatoio ha udito ripetute grida da parte dei calciatori di tale società, i quali subivano probabilmente violente aggressioni. I detti accertamenti, inoltre, hanno appurato che, in particolare, veniva colpito il portiere Spera Luigi con pugni e calci, anche quando era a terra, per la qualcosa doveva essere soccorso dal medico del pronto soccorso e trasportato in ospedale; venivano, poi, con pugni e calci aggrediti altri tesserati avversari. I calciatori della società Comprensorio Spilinga non sono stati, pertanto, costretti a difendersi, ma sono stati essi stessi aggressori con inaudita violenza, tanto che del fatto si è interessata finanche la stampa regionale e nazionale. Trattasi di un episodio più che biasimevole, e soprattutto incivile ed antisportivo, che non merita favorevole considerazione né tantomeno può addivenirsi ad una attenuazione delle sanzioni irrogate dai primi giudici. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal Comprensorio Spilinga di Spilinga (Vibo Valentia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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