F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 3 3 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VIZIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GUELFI GIULIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 45 dell’1.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 3
3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VIZIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GUELFI GIULIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 45 dell’1.6.2000)
Il Procuratore Federale, con atto in data 16.3.2000, deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, Benvenuti Davide, Vizioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Casetti Bruno e Guelfi Giuliano, tutti amministratori della Società fallita Casalese s.r.l., per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 21 delle N.O.I.F., per aver posto in essere delle condotte antiregolamentari ed illeciti amministrativi, come risultava dalle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento e dalla documentazione acquisita agli atti.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 1° giugno 2000, rilevato che dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, che aveva escluso l’esistenza di illeciti amministrativi e antiregolamentari posti in essere dal presidente e dai soci della fallita società Casalese, non emergevano i contestati profili di addebito, respingeva il deferimento. La Commissione rilevava, poi, che dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dal Sig. Mazzini, emergeva la violazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., e ordinava la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza. Avverso questa decisione proponeva appello il Procuratore Federale deducendo che i deferiti erano stati tutti amministratori della fallita Società Casalese s.r.l., nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza in data 16 luglio 1996 e, pertanto, gli stessi dovevano essere dichiarati preclusi nei rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., secondo il disposto dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.. Chiedeva, pertanto, che in riforma della appellata sentenza venissero affermate le responsabilità disciplinari a carico di tutti i deferiti e l’inflizione delle sanzioni richieste in sede dibattimentale. I deferiti facevano pervenire una nota difensiva, eccependo preliminarmente che i motivi del reclamo del Procuratore Federale riguardavano fatti diversi da quelli contestati nel deferimento e deducendo nel merito che nel periodo intercorrente tra le date dell’11 e 16 luglio 1996 non avevano compiuto alcun atto gestionale di rilevanza giuridica. Il reclamo del Procuratore Federale è infondato e va rigettato. Nel giudizio di primo grado è stata contestata la violazione disciplinare di cui all’art. 1 C.G.S., in relazione all’art. 21 delle N.O.I.F., per avere i deferiti posto in essere “condotte antiregolamentari e illeciti amministrativi”. Invero, nell’atto di deferimento viene fatto riferimento normativo all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., ma la contestazione dei fatti riguarda i comportamenti illeciti tenuti dagli amministratori della fallita Società Casalese s.r.l., in relazione “all’esito negativo di accertamenti tributari di grave entità”. In relazione ai fatti in contestazione, che costituiscono, così come formulati, violazione disciplinare prevista dall’art. 1, comma 1, C.G.S., la stessa Procura Federale ha chiesto nel giudizio di primo grado la sanzione dell’“inibizione” per anni cinque. Tali fatti, nel primo giudizio, non hanno trovato conforto probatorio e pertanto la decisione della Commissione Disciplinare non merita censura e va integralmente confermata. In appello il Procuratore Federale ha invece invocato la “preclusione” di cui al citato art. 21 delle N.O.I.F., per fatti non contestati nell’atto di deferimento. La preclusione deriva infatti dall’essere stati tutti i deferiti amministratori della società fallita nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento e di essere gli stessi attualmente amministratori della U.C. Casalese s.r.l., che aveva acquisito il diritto sportivo dalla società fallita Casalese s.r.l. Proprio in relazione a tali fatti, la Commissione Disciplinare aveva rilevato che questi non erano oggetto del giudizio in corso e aveva trasmesso gli atti per competenza all’Ufficio Indagini. La preclusione, sicuramente sussistente sulla base degli atti, deve pertanto essere dichiarata in separato giudizio avanti la Commissione Disciplinare competente, promosso dalla Procura Federale ai sensi del 3° comma dell’art. 21 delle N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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