F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.S. S. LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 4 GARE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE ACCIARDI VINCENZO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 30.5.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 2 2 - APPELLO DELL’A.S. S. LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 4 GARE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE ACCIARDI VINCENZO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 30.5.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria infliggeva all’A.S. S. Lorenzo del Vallo la punizione sportiva della perdita delle gare disputate con le società Castiglione, Roggiano, Tortora e Schiavonea per la ritenuta posizione irregolare del calciatore Acciardi Vincenzo (Com. Uff. n. 108 del 30 maggio 2000); a supporto della decisione, la Commissione rilevava che l’Ufficio Indagini aveva accertato che il tesseramento dell’Acciardi non era stato effettuato regolarmente in quanto la firma apposta sulla lista di svincolo non apparteneva ad alcuno dei dirigenti della società Roggiano, presso la quale l’atleta era in precedenza tesserato. La delibera è stata impugnata dalla società punita con richiesta di totale riforma. L’appello è fondato. Si deve innanzi tutto rilevare che la competenza a giudicare sulla validità di un tesseramento non appartiene alla Commissione Disciplinare, essendo riservato alla Commissione Tesseramenti in prima istanza il giudizio “sulle questioni inerenti al tesseramento, allo svincolo, al trasferimento di tesserati” (art. 38 n. 3 C.G.S.). Ma vi è di più. Risulta dagli atti che il nominativo dell’Acciardi era stato inserito dal competente Comitato Regionale nell’elenco dei calciatori svincolati ai sensi dell’art. 107 N.O.I.F., pubblicato in comunicato ufficiale, e che a tale pubblicazione fece seguito la richiesta di tesseramento in favore dell’A.S. S. Lorenzo del Vallo. La mancata impugnazione dello svincolo e del successivo trasferimento non consentivano alla Commissione Disciplinare di adottare alcun provvedimento attinente al tesseramento dell’Acciardi, se non quello di investire, come si è detto, l’organo competente in materia. L’impugnata delibera deve pertanto essere revocata, con il conseguente ripristino, per le gare in argomento, dei risultati conseguiti sul campo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. S. Lorenzo del Vallo di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato acquisito sul campo nelle seguenti gare: S. Lorenzo del Vallo/ Castiglione 3-2; S. Lorenzo del Vallo/Roggiano 9-2; S. Lorenzo del Vallo/Tortora 2-2; S. Lorenzo del Vallo/Schiavonea 97 1-0. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it