F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 5 5 – APPELLI DELL’U.S. CASCIA, DEL CALCIATORE FELICE STEFANO E DEL SIG. NARDI NATALE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 E DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 50 dell’8.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 5 5 - APPELLI DELL’U.S. CASCIA, DEL CALCIATORE FELICE STEFANO E DEL SIG. NARDI NATALE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 E DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 50 dell’8.6.2000) Sulla base del rapporto arbitrale, in ordine alla gara Cascia/Montefranco del 23.2.2000, il competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 28 del 1° marzo 2000) ha preso atto che, a seguito di tafferugli scoppiati in campo, per cause ritenute dall’Arbitro imputabili ad alcuni calciatori e dirigenti dell’U.S. Cascia, la gara era stata considerata chiusa prima dello scadere del tempo regolamentare; il Direttore di gara aveva ritenuto, infatti, a seguito delle aggressioni subite da alcuni calciatori e dei comportamenti minacciosi da questi tenuti dopo una rete annullata alla società Cascia, di constatare una situazione tale da porre in pericolo la propria incolumità. I fatti descritti nel rapporto dell’Arbitro erano posti a base della delibera del Giudice Sportivo che comminava all’U.S. Cascia la sanzione della perdita della gara per 0-2 ed un’ammenda di L. 500.000 per responsabilità oggettiva; irrogava, inoltre, ai calciatori Frappini Gianluca, Brini Matteo e Felici Stefano la squalifica fino all’1.3.2005; irrogava al dirigente Nardini Natale l’inibizione fino all’1.3.2005 e, infine, irrogava all’U.S. Cascia la squalifica del campo di gioco per due giornate. A seguito di reclamo interposto dall’U.S. Cascia e dai tesserati Frappini, Brini, Felici e Nardi, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria (Com. Uff. n. 38 del 22 marzo 2000), fissata la riunione per la trattazione convocava l’Arbitro della gara e i calciatori reclamanti; veniva, inoltre, acquisito un rapporto del Comando Stazione dei Carabinieri in ordine alle notizie di stampa concernenti la gara del 23 febbraio. La Commissione Disciplinare constatava, sulla base delle risultanze istruttorie, come la ricostruzione del Direttore di gara contenesse “elementi di incertezza e di dubbio” tali, sempre secondo la Commissione, da richiedere “una accurata e approfondita indagine anche in considerazione della gravità degli episodi denunciati”.In conclusione il Giudice di secondo grado ha ritenuto di non aver acquisito elementi sufficienti per addivenire ad una decisione sul reclamo proposto dall’U.S. Cascia ed ha rimesso gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza. Sulla base delle indagini svolte dal competente Ufficio, la Procura Federale ha fatto pervenire alla Commissione Disciplinare una dettagliata relazione recante gli esiti dell’istruttoria svolta. Nella riunione indetta per esaminare il reclamo venivano nuovamente sentite le parti interessate che “confermavano le iniziali deposizioni, anche se il Direttore di gara ridimensionava la portata dell’episodio sotto il profilo delle conseguenze fisiche”. La Commissione Disciplinare ha affermato che “dall’esame della relazione dell’Ufficio Indagini e dagli atti istruttori con particolare riguardo alle dichiarazioni ed alla documentazione provenienti dai Carabinieri della Stazione di Cascia” è emersa la fondatezza dei motivi di appello presentati dalla reclamante; in particolare, afferma la Disciplinare, si evidenzia “come la denunciata aggressione dei calciatori della squadra reclamante si sia limitata alle minacce verbali, alle offese e alla pressione psicologica, senza sfociare in episodi diretti di violenza”. Le risultanze della istruttoria conducono, inoltre, la Commissione Disciplinare a porre in evidenza “alcune imprecisioni dell’arbitro Rovinelli”, anche se apparivano chiare le dichiarazioni dello stesso Direttore di gara “nella descrizione dei fatti riguardanti l’aggressione e nella individuazione dei protagonisti e delle modalità di svolgimento” e che venivano ridimensionate, dalle dichiarazioni rese dall’Arbitro dinanzi alla Commissione, le conseguenze fisiche subite in conseguenza degli eventi descritti. Sulla base di una accurata ponderazione dei risultati istruttori, con riguardo anche alle individuali posizioni dei calciatori e del dirigente Nardi, nonché di una ponderazione delle motivazioni di ordine giuridico concernenti il rilievo da attribuire, sulla base dell’ordinamento della giustizia sportiva, da un lato agli atti ufficiali, dall’altro alle indagini ed accertamenti affidati ai competenti organi federali, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria è pervenuta alle determinazioni conclusive deliberando: la revoca dell’ammenda; la riduzione della squalifica inflitta ai calciatori Frappini Gianluca e Brini Matteo al 31.10.2000 e, quanto al calciatore Felici Stefano, al 31.12.2001; la conferma nel resto della impugnata decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 50 dell’8 giugno 2000). Avverso la delibera della Commissione Disciplinare interpongono reclamo dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale l’U.S. Cascia e i tesserati Nardi Natale, dirigente, e Felici Stefano, calciatore. Si osserva, in via preliminare, come la Commissione Disciplinare abbia compiuto una persuasiva ricostruzione dei principi desumibili dal Codice di Giustizia Sportiva in materia di “ponderazione” dei fattori di prova derivanti, da un lato dagli atti ufficiali di gara, dall’altro dalle ulteriori indagini istruttorie affidate, in base alla disciplina procedimentale vigente (art. 25 comma 1 C.G.S.) all’Ufficio Indagini. È necessario individuare, sulla base degli elementi offerti dalle indagini ritualmente svolte, dai mezzi di prova acquisiti (con particolare riguardo a quelli offerti da fonti ufficiali) e dagli esiti del contraddittorio, una equilibrata valutazione di sintesi che tenga fermo il ruolo privilegiante del rapporto del Direttore di gara, integrandone le conclusioni sulla base di criteri di affidabilità e ragionevolezza degli esiti complessivi delle indagini del contraddittorio. Alla luce di questi criteri sono da condividere le conclusioni tratte dalla Commissione Disciplinare quanto alla specifica posizione del dirigente Nardi rispetto al cui comportamento le risultanze del rapporto arbitrale sono confermate dalla deposizione dei calciatori del Montefranco; del pari persuasive sono le considerazioni relative al comportamento del calciatore Felici ricostruito dall’Arbitro con precisione e non confutabile con considerazioni desunte da altri esiti istruttori. Per questi motivi la C.A.F. respinge gli appelli come in epigrafe proposti dall’U.S. Cascia di Cascia (Perugia), dal calciatore Felici Stefano e dal Sig. Nardi Natale e dispone incamerarsi le relative tasse.
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