F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 6 6 – APPELLO DELLA S.S. BELFORTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELFORTE/ RIO SALSO DEL 21.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 52 dell’8.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 06/07/2000 n. 6
6 - APPELLO DELLA S.S. BELFORTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELFORTE/ RIO SALSO DEL 21.5.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 52 dell’8.6.2000)
All’esito della gara Belforte/Rio Salso, disputata il 21.5.2000 e valida per i Play-out del Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Marche, la S.S. Belforte proponeva rituale reclamo, assumendo che aveva partecipato all’incontro nelle file della squadra avversaria il calciatore Acero Francesco, da considerare in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata per recidività in ammonizione; tanto premesso, la reclamante chiedeva che a carico della contendente fosse applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Il reclamo veniva respinto e la società Belforte ha impugnato avanti questo Collegio la decisione della Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 52 dell’8 giugno 2000). L’appello è infondato. Va premesso che nel Comunicato Ufficiale n. 47 dell’11 maggio 2000 il Comitato Regionale Marche riportava il testo integrale del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 117/A con il quale si deliberava che la procedura stabilita nell’articolo 9 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva per le gare di Play-off e Play-out della Lega Professionisti Serie C veniva estesa alle gare di Play-off e Play-out organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti; secondo l’interpretazione dell’appellante la disposizione dovrebbe intendersi riservata “alle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti” e non a quelle organizzate dai singoli Comitati Regionali, quale era quella oggetto della controversia, e ciò anche in ossequio al principio di autonomia dei singoli Comitati nell’organizzazione dei Campionati. Questa C.A.F. osserva, in contrario, che così opinando la reclamante pretende di introdurre nell’applicazione della norma una limitazione non prevista dal testo della disposizione e, per di più, confliggente con lo spirito di questa. Si deve infatti rilevare che la disposizione federale ha esteso la disciplina delle squalifiche previste dalla Lega Professionisti di Serie C alle gare di Play-off e Play-out organizzate “nell’ambito” della Lega Nazionale Dilettanti, il che significa che la norma doveva trovare applicazione per tutte le gare di tal genere previste per i Campionati gestiti da ogni Comitato Regionale operante nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti. Il rigetto del reclamo comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Belforte di Belforte all’Isauro (Pesaro) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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