F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 9 9 – APPELLO DELL’ U.S. PEALU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEALU/BENETUTTI DEL 20.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 47 del 9.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 9
9 - APPELLO DELL’ U.S. PEALU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEALU/BENETUTTI DEL 20.5.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 47 del 9.6.2000)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, esaminato il referto dell’Arbitro della gara Pealu/Benetutti, disputata per il Campionato di 2ª Categoria il 21.5.2000, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 25 maggio 2000, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il punteggio di 0-2, squalificava i calciatori Manca Leonardo dell’A.S. Pealu e Carpenti Giovanni dell’U.S. Benetutti per cinque giornate di gara e i calciatori Porqueddu Salvatore e Simula Michele, entrambi dell’U.S. Benetutti, per tre giornate di gara. Il Direttore di gara, nel suo rapporto, aveva riferito di un alterco, con scambio di pugni e calci fra i calciatori Manca Leonardo dell’A.S. Pealu e Carpenti Giovanni dell’U.S. Benetutti, dopo che gli stessi erano stati espulsi dal terreno di gioco, dello scoppio di una rissa che coinvolgeva i calciatori e i dirigenti delle due squadre, tra i quali venivano individuati i calciatori Porqueddu Salvatore e Simula Michele e, infine, di una invasione di campo dei sostenitori delle due società che lo aveva costretto a dichiarare terminato l’incontro al 40’ del secondo tempo, sul risultato di 2-1 per la squadra di casa. Avverso la deliberazione del Giudice Sportivo proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare l’U.S. Benetutti. La Commissione Disciplinare, sentito il Direttore di gara e acquisite anche le deduzioni dell’A.S. Pealu, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 9 giugno 2000, annullava la punizione sportiva della perdita della gara inflitta alle due società, rilevando che non sussistevano i presupposti per la sospensione della gara e ordinandone, quindi, la ripetizione. Avverso tale decisione propone appello l’A.S. Pealu, che, nel frattempo, è uscita sconfitta dalla nuova gara ed è stata sopravanzata in classifica dall’U.S. Benetutti, rilevando, con l’indicazione analitica degli episodi accaduti durante la prima gara, che, per la prima volta, un organo della giustizia sportiva non si è attenuto al referto arbitrale. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto. La decisione del Giudice Sportivo ha attribuito ad alcuni dei fatti rappresentati dal Direttore di gara nel suo referto una valenza determinante in ordine al provvedimento di sospensione della gara che ha travalicato i presupposti su cui ordinariamente, proprio nella costante giurisprudenza sportiva, tale provvedimento deve fondarsi. La rissa, come lo stesso Direttore di gara ha chiarito alla Commissione Disciplinare, fu sedata immediatamente dall’intervento dello stesso Direttore di gara. La sospensione della gara è stata essenzialmente determinata dalla presenza sul terreno di gioco dei due calciatori espulsi che, situatisi nei pressi degli spogliatoi, in abiti borghesi, pur senza assumere atteggiamenti minacciosi, avevano opposto un rifiuto all’invito del Direttore di gara di abbandonare il campo. Nessun provvedimento era stato adottato dal Direttore di gara nei confronti del capitano della squadra di casa che non era stato neppure invitato a cooperare per allontanare gli intrusi e ricondurre l’incontro alla normalità. Come emerge da quanto precede, i fatti accaduti non giustificavano la sospensione immediata dell’incontro. L’Arbitro, prima di decidere la sospensione, avrebbe dovuto adottare ben altri provvedimenti disciplinari nei confronti dei capitani delle due squadre e dei dirigenti accompagnatori.La decisione appellata va, quindi, confermata, risultando ingiustificato il provvedimento arbitrale. Deve solo aggiungersi che l’appellante non può lamentarsi del fatto che la Commissione Disciplinare abbia disposto la ripetizione della gara, atteso che dagli atti emerge che solo i sostenitori dell’A.S. Pealu e non anche quelli dell’U.S. Benetutti erano indebitamente entrati sul terreno di gioco. In conclusione, l’appello va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Pealu di Thiesi (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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