F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 17 17 – APPELLO DELLA S.S. VALTIRINOBUSSI PAL. LUMBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS PETTORANO/VALTIRINOBUSSI DEL 3.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 65 del 29.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 17
17 - APPELLO DELLA S.S. VALTIRINOBUSSI PAL. LUMBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS PETTORANO/VALTIRINOBUSSI DEL 3.6.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 65 del 29.6.2000)
Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 29 giugno 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo ha respinto l’appello proposto dalla S.S. Valtirinobussi Pal. Lumber in relazione all’esito della gara Libertas Pettorano/ Valtirinobussi disputata il 3.6.2000 per il Campionato di Calcio a Cinque, Serie D. Con la predetta decisione veniva perciò confermato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di L’ Aquila, di cui al C.U. n. 39 dell’8 giugno 2000, che aveva dato atto del risultato di 5-4 conseguito sul campo dalla Pol. Libertas Pettorano in relazione alla gara disputata il 3.6.2000 con la S.S. Valtirinobussi Pal. Lumber.Quest’ultima società ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione impugnata ed il conseguente annullamento della gara 3.6.2000, con l’assegnazione della vittoria a tavolino per 0-2 in proprio favore.Secondo l’appellante la gara del 3.6.2000 non potrebbe ritenersi regolarmente svolta perché non era stata “messa in condizione di giocare serenamente” nel rispetto delle norme regolamentari e di sicurezza e ciò perché il campo sportivo era stato dichiarato inagibile per la precedente partita del 6.5.2000 e non erano intervenuti fatti nuovi che rendessero utilizzabile successivamente la struttura. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, confermato il provvedimento della Commissione Disciplinare. Quest’ultima ha esattamente richiamato il provvedimento concessorio del competente ufficio del Comune di Sulmona in data 12.5.2000 con il quale, a firma dello stesso dirigente che precedentemente ne aveva comunicato l’inagibilità, veniva dichiarata la regolare agibilità dell’impianto sportivo. Di tale agibilità si era data tempestiva comunicazione al Comitato Provinciale della F.I.G.C. di L’Aquila. A seguito del provvedimento della competente Autorità Amministrativa nessuna possibilità di sindacato poteva esercitare il Giudice Sportivo e ciò anche in relazione alla mancata indicazione da parte dell’attuale appellante di situazioni e circostanze che potessero far pensare alla persistenza della inagibilità accertata per la precedente partita del 6.5.2000. In relazione a quanto precede questa C.A.F. respinge l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Valtirinobussi Pal. Lumber di Bussi sul Tirino (L’ Aquila) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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