F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n.6 6 – APPELLO DELL’A.S. AQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 4.920.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 58 dell’1.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n.6 6 - APPELLO DELL’A.S. AQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 4.920.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 58 dell’1.6.2000) L’A.S. Aquila ha proposto appello a questa Commissione Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, apparsa sul Com. Uff. n. 58 del 1° giugno 2000, con la quale - a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 43 N.O.I.F. per omessa sottoposizione a visita medica dà n. 164 calciatori - le è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di L. 4.920.000. Chiede la reclamante la riduzione dell’ammenda a L. 1.740.000 posto che “i giocatori tesserati... sono 61 e non 164, e inoltre... tre sono in prestito ad altre società, per cui il numero effettivo è di 58”. L’appello è inammissibile. Ed invero osserva il Collegio che l’art. 35 C.G.S. che fissa la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, al punto 4 lett. d) nell’elencare le sanzioni per le quali è ammesso reclamo alla C.A.F., non indica la sanzione della ammenda, che deve pertanto considerarsi esclusa da ogni impugnazione. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Aquila di Cinisi (Palermo) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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