F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 10 10 – APPELLO DELL’U.S. S. MARIA DI LICODIA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA A CARICO DEL CALCIATORE MAVILIA GIUSEPPE E DELL’ A.S. INTERCLUB GIARDINI NAXOS PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 60 del 15.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 10 10 - APPELLO DELL’U.S. S. MARIA DI LICODIA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA A CARICO DEL CALCIATORE MAVILIA GIUSEPPE E DELL’ A.S. INTERCLUB GIARDINI NAXOS PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 60 del 15.6.2000) L’U.S. S. Maria di Licodia ha proposto appello avverso la delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 60 del 15 giugno 2000, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato medesimo in relazione al doppio tesseramento del calciatore Mavilia Giuseppe, lamentando la mancata applicazione dell’art. 7, punti 5 e 8, C.G.S. a carico delle società A.S. Interclub Giardini Naxos, e cioè perdita delle gare e penalizzazione di un punto in classifica con riferimento alle gare di ritorno del Girone E del Campionato Nazionale Dilettanti a cui ebbe a partecipare il detto calciatore in posizione irregolare, infliggendo, invece, alla suddetta società solo un’ammenda ed al calciatore la squalifica a tutto il 30.9.2000. Rileva la C.A.F. che l’U.S. S. Maria di Licodia non è titolare di un interesse diretto - così come prescritto dall’art. 23 n. 1 C.G.S. - e propone reclamo avverso la suddetta decisione che investe soggetti diversi a lei estranei. Il ricorso stesso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione, l’appello come innanzi proposto dall’U.S. S. Maria di Licodia di Santa Maria di Licodia (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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