• Stagione sportiva: 2000/2001
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 12,13,14
12 – APPELLO DEL S.C. CEPHALEDIUM AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)
13 – APPELLO DELL’A.S. PANORMUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)
14 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTA ALL’A.S. PANORMUS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 12,13,14
12 - APPELLO DEL S.C. CEPHALEDIUM AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)
13 - APPELLO DELL’A.S. PANORMUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)
14 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTA ALL’A.S. PANORMUS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)
Con atto del 13.5.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Maurizio Capraro - tesserato quale calciatore per la società Nuova Favara - e l’A.S. Panormus, perché rispondessero: il primo, di violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S. (per avere, prima della gara Akragas/Panormus, su incarico di un dirigente non identificato di quest’ultima, contattato Salvatore Cosentino, tesserato quale calciatore per la società Akragas Calcio, proponendogli di favorire la vittoria dell’A.S. Panormus dietro compenso di cinquanta milioni di lire); la seconda, per responsabilità presunta ex art. 6 C.G.S. nell’illecito ascritto al Capraro. La Commissione Disciplinare riteneva accertato l’addebito e, con delibera pubblicata nel C.U. n. 62 del 29 giugno 2000, squalificava il Capraro per la durata di tre anni e infliggeva all’A. S. Panormus la penalizzazione di otto punti nella classifica del Campionato 2000/2001. Avverso tale decisione si rivolgevano questa Commissione d’Appello il Procuratore Federale, l’A.S. Panormus e, quale terza interessata, ai sensi dell’art. 31 C.G.S., la S.C.Cephaledium. L’appello del Procuratore Federale è inammissibile; emerge, invero, dagli atti che una sola copia dell’atto di impugnazione venne depositata (in applicazione della normativa eccezionale di cui al C.U. n. 105/A del 16.3.2000) presso la Segreteria della C.A.F., mentre quella cui aveva diritto la società appellata venne spedita per raccomandata, in violazione, appunto, della citata normativa. L’appello dell’A.S. Panormus lamenta che la delibera impugnata abbia esaminato solo gli elementi accusatori, non considerando quelli a difesa e non disponendo al riguardo alcun accertamento; che la denuncia del pretesto illecito, tardivamente avanzata, potesse celare una ritorsione per la sconfitta incorsa nella gara in questione; che gli indizi a carico fossero contrastanti e inidonei a configurare l’addebito mosso all’appellante; che questa, in ogni caso, aveva del tutto ignorato la trama eventualmente posta in essere dal Capraro; che la sanzione inflitta era, comunque, abnormemente afflittiva. Per cui era chiesto l’annullamento o la mitigazione della decisione gravata. L’appello è infondato. La Commissione Disciplinare ha correttamente valutato il quadro accusatorio: la denuncia di illecito proviene da un tesserato che, per generale riconoscimento, era in stretti rapporti di amicizia con il Capraro, ciò che fa escludere da parte sua un intento calunniatorio. Lo stesso Capraro, del resto, ammette l’incontro col Cosentino, dandone una spiegazione che del tutto logicamente l’impugnata delibera svaluta siccome priva di credibilità e intrinsecamente contraddittoria (il Capraro afferma di avere parlato col Cosentino di un colloquio intercorso tra sconosciuti in un bar di Palermo, avente ad oggetto l’incontro in questione: ma non spiega perché si sia rivolto all’amico con frasi compromettenti, laddove, in qualità di tesserato, avrebbe invece dovuto avvertire gli Organi federali competenti). E quanto alle lacune istruttorie, il richiamo è del tutto generico e inidoneo a svilire il compendio accusatorio, che del resto trova conferma nelle dichiarazioni “de relato” di terza persona, oltre che in una compromettente telefonata fatta dal Capraro e dalla quale emerge che costui agiva per conto di terzi interessati all’esito della gara, logicamente individuabili - anche alla stregua dell’entità del compenso offerto - come estranei all’A.S. Panormus, che per finalità di classifica quella gara doveva vincere. Non è quindi la dedotta tardività della denuncia (effettivamente avvenuta dopo un solo giorno) a determinare l’infondatezza o - senza alcun dato di conforto - addirittura la calunniosità. Ne consegue che l’addebito (erroneamente qualificato dalla delibera impugnata come tentativo di illecito, laddove si tratta di illecito consumato, essendo quella dell’art. 2 C.G.S. una ipotesi che non ammette il tentativo, come tutte le ipotesi di pura condotta o a consumazione anticipata) è stato pienamente provato. In punto di entità della sanzione, mentre la doglianza dell’appellante appare infondata, rientrando la penalizzazione in canoni di proporzionalità ed adeguatezza, appare fondato l’appello della S.C. Cephaledium, la quale si duole che la penalizzazione stessa sia stata applicata dalla Commissione Disciplinare non sulla classifica del Campionato 1999/2000, ma su quella del successivo. Al riguardo, la decisione impugnata dà una motivazione del tutto insoddisfacente, sostenendo che “non è dato raccogliere elementi di irregolarità nello svolgimento del Campionato conclusosi con una classifica ormai consolidata in tutte le sue espressioni”. Si tratta, invero, di argomenti che esulano dalla normativa federale di riferimento, la quale ragiona in termini di efficacia e di effettiva afflittività della sanzione, la quale può essere procrastinata a successivo Campionato solo se non risponda a tali caratteri in quello relativamente al quale l’illecito è avvenuto. Nel caso in esame, applicandosi la penalizzazione di otto punti sulla classifica 1999/2000 si punisce con efficacia la società presunta responsabile, impedendone la promozione. In tali termini va corretta la delibera appellata. L’accoglimento dell’appello proposto dal S.C. Cephaledium comporta la restituzione della tassa; va incamerata, invece, quella versata dall’A.S. Panormus. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal S.C. Cephaledium di Cefalù (Palermo), dall’A.S. Panormus di Palermo e dal Procuratore Federale, così decide: - accoglie l’appello del S.C. Cephaledium, disponendo che la sanzione della penalizzazione di n. 8 punti in classifica inflitta dai primi giudici all’A.S. Panormus venga imputata al Campionato 1999/2000; - respinge quello dell’A.S. Panormus; - dichiara inammissibile quello del Procuratore Federale, per inosservanza delle norme procedurali; - ordina la restituzione della tassa versata dal S.C. Cephaledium; - ordina incamerarsi la tassa versata dall’A.S. Panormus.
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12 – APPELLO DEL S.C. CEPHALEDIUM AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)
13 – APPELLO DELL’A.S. PANORMUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)
14 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTA ALL’A.S. PANORMUS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)"