F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 19 19 – RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA A CARICO DELL’INTER COPIAL PUTIGNANO IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE GILIBERTI EUSEBIO IN POSIZIONE IRREGOLARE NEL CORSO DEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 41 dell’1.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 19
19 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA A CARICO DELL’INTER COPIAL PUTIGNANO IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE GILIBERTI EUSEBIO IN POSIZIONE IRREGOLARE NEL CORSO DEL CAMPIONATO 1999/2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 dell’1.6.2000)
Con ricorso del 5.7.2000 il Presidente Federale ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 41 del 1° giugno 2000, che ha dichiarato inammissibile il deferimento del Presidente del medesimo Comitato Regionale Puglia riguardante la Società C.S. Inter Copial Putignano. Detto deferimento era stato proposto in quanto la Società Inter Copial Putignano aveva schierato nel corso della stagione sportiva 1999/2000 il calciatore Eusebio Giliberti in posizione irregolare perché non tesserato, e ciò in 14 gare su 18 del Campionato di 3ª Categoria. Ad avviso dell’appellante erroneamente sarebbe stato dichiarato inammissibile il deferimento per asserita violazione dell’art. 19 comma 2.G.S.e ciò perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il deferimento per violazioni di norme regolamentari sarebbe proponibile indipendentemente dai termini indicati dall’art. 37 C.G.S., in quanto volto ad ottenere l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 lettere b/f C.G.S.. L’appello è fondato e deve essere accolto. Come esattamente rileva il Presidente Federale appellante si è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Disciplinari e di questa C.A.F. secondo cui, essendo decorso il termine di 15 giorni dallo svolgimento delle gare previsto dall’art. 37 n. 3 C.G.S., che avrebbe potuto portare alla modifica dei risultati conseguiti sul campo, ben può essere denunciata la violazione di norme regolamentari perseguibili con le sanzioni previste dall’art. 8 lettere b/f C.G.S., e ciò allo scopo di salvaguardare la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo. Erronea è, pertanto, la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 19 comma 2 C.G.S., dovendosi intendere l’avvenuto deferimento quale denuncia di violazione di norme regolamentari. Ne consegue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito del deferimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come in epigrafe proposto da Presidente della F.I.G.C., annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per nuovo esame del merito.
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