F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.S. CALCIO PELLARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOCALE A. SEGATO/CALCIO PELLARO DEL 23.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000)
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2 - APPELLO DELL’A.S. CALCIO PELLARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOCALE A. SEGATO/CALCIO PELLARO DEL 23.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 76 del 28 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - decidendo sul reclamo proposto dal C.S. Bocale A. Segato avverso la regolarità della gara Bocale A. Segato/Calcio Pellaro, disputata il 23.10.1999 per il Campionato di Promozione - accertava che l’A.S. Calcio Pellaro vi aveva fatto partecipare il calciatore Cotroneo Salvatore, in posizione irregolare di tesseramento, come deciso dal competente Ufficio del Comitato Regionale, e che la Commissione Tesseramenti, adita dalla medesima società, aveva respinto il reclamo contro l’annullamento del tesseramento del Cotroneo; conseguentemente, applicava il disposto dell’art. 7 C.G.S. a carico dell’A.S. Calcio Pellaro. Tale società si appellava a questa Commissione contro la delibera della Commissione Disciplinare, sostenendo la regolarità del tesseramento del Cotroneo e chiedendo, in tesi, l’annullamento della decisione impugnata, e, in ipotesi, la sospensione del procedimento, stante la impugnabilità del provvedimento pronunciato dalla Commissione Tesseramenti. Con Ordinanza pubblicata nel C.U. n. 31/C del 14.4.2000, questa C.A.F. disponeva la sospensione del procedimento, al fine di consentire alla A.S. Calcio Pellaro l’eventuale esercizio del diritto di impugnazione. Il procedimento stesso veniva rifissato per la seduta odierna, nel corso della quale si è preso atto che detta società non si è appellata avverso il deliberato della Commissione Tesseramenti, che pertanto - essendo divenuto definitivo - fa stato nel presente giudizio, nel senso di sancire la irregolarità del tesseramento del Cotroneo e, quindi, della sua partecipazione alla gara in oggetto. L’appello dell’A.S. Calcio Pellaro va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Calcio Pellaro di Lazzaro (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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