F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 3 3 – APPELLO DEL G.S. CORVIALE AMOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORVIALE AMOR/SAN PAOLO OSTIENSE DEL 23.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 3 3 - APPELLO DEL G.S. CORVIALE AMOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORVIALE AMOR/SAN PAOLO OSTIENSE DEL 23.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000) La Polisportiva San Paolo Ostiense proponeva reclamo al Giudice di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica avverso l’omologazione della gara Corviale Amor/San Paolo Ostiense disputata per il Campionato Giovanissimi il 23.1.2000 e terminata con il punteggio di 1-0 per la squadra di casa. Sosteneva la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Flammini Stefano in posizione irregolare, in quanto non regolarmente tesserato per il G.S. Corviale Amor. Il Giudice Sportivo di 2° Grado rilevava: 1) che il calciatore Flammini era stato tesserato, con vincolo annuale, dalla Polisportiva San Paolo Ostiense per la stagione sportiva 1999/2000 con decorrenza dal 16.9.1999, come da cartellino n. 149895; 2) che in data 30.9.1999, la Polisportiva San Paolo Ostiense aveva richiesto per lo stesso calciatore il tesseramento con vincolo pluriennale, ma la pratica non veniva perfezionata; 3) che, contemporaneamente a quanto sub 2), la Polisportiva San Paolo Ostiense trasferiva a titolo temporaneo il calciatore al G.S. Corviale Amor; 4) che tale tesseramento era privo di efficacia, in quanto non si era perfezionato il tesseramento pluriennale di cui al precedente punto 2); 5) che, in data 1.12.1999, il G.S. Corviale Amor tesserava il Flammini con vincolo pluriennale; 6) che, in tale situazione, l’unico tesseramento valido era quello con vincolo annuale a favore della Polisportiva San Paolo Ostiense, non essendosi perfezionato il vincolo pluriennale a favore della stessa società, con conseguente inefficacia del successivo tesseramento con vincolo pluriennale a favore del G.S. Corviale Amor, per essere il calciatore ancora vincolato per la stagione sportiva 1999/2000 con la Polisportiva San Paolo Ostiense. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, ritenuto sulla base di tali risultanze, che il calciatore non poteva prendere parte alla gara in contestazione perché non tesserato con la società che lo aveva schierato, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del n. 36 del 2 marzo 2000, infliggeva al G.S. Corviale Amor la punizione sportiva della perdita della suindicata gara del 23.1.2000 e l’ammenda di Lire 100.000. Avverso la predetta pronuncia il G.S. Corviale Amor proponeva reclamo a questa C.A.F. Nel frattempo il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti demandava alla Commissione Tesseramenti il giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore. La C.A.F., pertanto, con Ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31/C del 14.4.2000, sospendeva l’esame dell’appello fino alla definizione del giudizio della Commissione Tesseramenti. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31/D - Riunione dell’11.5.2000, la Commissione Tesseramenti dichiarava nulli il trasferimento a titolo temporaneo del 30.9.1999 ed il tesseramento con vincolo pluriennale dell’1.12.1999, entrambi per il G.S. Corviale Amor, del calciatore Flammini a causa del mancato perfezionamento della richiesta di tesseramento del 30.9.1999 in favore della Polisportiva San Paolo Ostiense e per essere il calciatore ancora vincolato per la stagione sportiva 1999/2000 con quest’ultima società. La decisione della Commissione Tesseramenti, passata in giudicato, in quanto non fatta oggetto di appello da parte della società interessata, comporta la conferma, nel merito, della pronuncia del Giudice Sportivo di 2° Grado appellata in questa sede, risultando accertato che il calciatore Flammini ha partecipato in posizione irregolare di tesseramento alla gara Corviale Amor/San Paolo Ostiense disputata il 23.1.2000. Per quanto concerne le eccezioni in rito dedotte avverso la pronuncia del Giudice di 2° Grado va rilevato che esse sono infondate. Per quanto concerne il mancato versamento della tassa di reclamo, con la proposizione del reclamo davanti al Giudice di 2° Grado, va osservato che la esistenza di rapporti canonici tra le società e i Comitati, comporta che in alcuni casi la tassa viene automaticamente assunta a debito dei Comitati e accreditata anche se solo contabilmente, in caso di accoglimento del reclamo. Del pari infondata è la censura di incompetenza sollevata dall’appellante in relazione al fatto che il Giudice Sportivo di 2° Grado ha fondato la propria pronuncia sulla irregolarità del tesseramento del Flammini, in quanto spetterebbe soltanto alla Commissione Tesseramenti ogni accertamento al riguardo. Si osserva, infatti, che l’organo chiamato ad accertare la regolarità di una gara può prendere in esame anche la posizione di tesseramento dei calciatori che vi hanno partecipato, salvo, in caso di contestazioni, il giudizio definitivo su tale posizione della Commissione Tesseramenti promosso dalla società che vi abbia interesse. Nella specie, il giudizio di accertamento della Commissione Tesseramenti provocato dal Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti si è concluso in senso conforme alle conclusioni del Giudice Sportivo di 2° Grado la cui pronuncia, pertanto, si rivela esatta nelle premesse che l’hanno determinata. In conclusione, deve confermarsi a carico del G.S. Corviale Amor la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0-2 inflitta dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Con la reiezione dell’appello deve ordinarsi l’incameramento della tassa versata dal G.S. Corviale Amor. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S. Corviale Amor di Roma e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it