F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.C. MARTINA 1947 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL PRESIDENTE CHIARELLI GIANFRANCO E DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 99 del 26.5.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 7 7 - APPELLO DELL’A.C. MARTINA 1947 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL PRESIDENTE CHIARELLI GIANFRANCO E DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 99 del 26.5.2000) L’A.C. Martina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti del 26 maggio 2000, di cui al C.U. n. 99 pubblicato in pari data, con la quale al Presidente Chiarelli Gianfranco veniva comminata l’inibizione fino al 31.12.2000 ed alla società l’ammenda di L. 3.000.000, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. - “per aver richiesto al calciatore Tritta Nicola l’importo di L. 25.000.000 al fine di ottenere la firma della lista di svincolo da parte della società della quale è Presidente” - e dell’art. 6 comma 1 C.G.S.. Rileva questa Commissione che per quel che riguarda l’ammenda irrogata alla società, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal presidente inibito e quindi privato della legittimazione ad agire, in rappresentanza della società, ai sensi dell’art. 9 comma 7 C.G.S.; per la parte che riguarda invece l’inibizione inflitta al Presidente medesimo, che, come tale, è perciò legittimato a sottoscrivere il ricorso, lo stesso va rigettato in quanto la delibera della Commissione Disciplinare appare ampiamente e compiutamente motivata con argomentazioni che non possono che essere condivise. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come innanzi proposto dall’A.C. Martina 1947 di Martina Franca (Taranto), così decide: - lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione, perché sottoscritto da Presidente inibito, per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla società; - lo respinge nel resto; ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it