F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 1 1 – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. LEOTTA FRANCESCO, USSIA FORTUNATO ED ALTRI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 112 dell’8.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 1
1 - RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. LEOTTA FRANCESCO, USSIA FORTUNATO ED ALTRI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 dell’8.6.2000)
Con atto del 22.3.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria i soci dell’A.S. Monasterace, Francesco Leotta, Fortunato Ussia, Salvatore Regolo, Rocco Pugliese, Luigi Diano, Giovanbattista Papello, Domenico Cosentino, Attilio Siciliano, Nicola Bova, Antonio Scarano, Spartaco Taverniti e Sebastiano Pennisi, perché rispondessero di violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 24 dello Statuto Federale, per avere - in concorso fra loro - proposto ricorso in via cautelare davanti all’Autorità Giudiziaria ex art. 700 c.p.c. e, quindi, citato la F.I.G.C., chiedendo l’annullamento del provvedimento col quale il Presidente Federale aveva ratificato la fusione fra l’A.S. Monasterace e l’A.S. Nova Virtus. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 112 dell’8 giugno 2000, la Commissione Disciplinare, su conforme parere del rappresentante della Procura Federale, proscioglieva tutti gli incolpati, rilevando che ai medesimi - i quali si erano formalmente opposti alla fusione, chiedendo alla Presidenza Federale di non ratificarla - attraverso il Comitato Regionale, il Segretario Generale aveva comunicato che si sarebbe soprasseduto alla detta ratifica, in quanto la materia della fusione societaria era estranea alle competenze federali, dovendosi al riguardo pronunciare il giudice ordinario, ai sensi dell’art. 23 c.c. Nell’apparente mancanza di contrasti, la fusione era poi stata ratificata e, successivamente, gli attuali deferiti si erano rivolti all’Autorità Giudiziaria, per chiedere in via d’urgenza l’annullamento del provvedimento di ratifica. Riteneva la Commissione Disciplinare che in tal modo non si fosse attuata alcuna condotta disciplinarmente rilevante, in quanto l’atteggiamento ufficialmente espresso (anche con una seconda comunicazione della Segreteria Federale), era di totale disinteresse ad un diretto intervento federale nella vicenda, ed anzi costituiva un esplicito invito a rivolgersi al Tribunale. Da qui il proscioglimento dei deferiti nella qualità di cui sopra. Avverso tale decisione si rivolgeva a questa Commissione d’Appello il Procuratore Federale, il quale - rilevata l’irrituale acquisizione della seconda lettera utilizzata dalla Commissione Disciplinare - osservava altresì che, in ogni caso, costituiva violazione della cosiddetta clausola compromissoria, l’avvenuta citazione in giudizio della F.I.G.C., la quale non solo non aveva autorizzato alcun ricorso all’Autorità Giudiziaria, ma anzi aveva esternato il proprio intendimento di uniformarsene alle decisioni. Chiedeva, pertanto, che a tutti i deferiti fosse inflitta congrua sanzione disciplinare. Nelle more del procedimento, l’incolpato Salvatore Regolo eccepiva l’inammissibilità dell’appello, in quanto preannunciato oltre i tre giorni dalla pubblicazione della delibera impugnata, in violazione dell’art. 27 lett. a) e b) C.G.S.. Rileva, preliminarmente, la C.A.F. che l’appello del Procuratore Federale è ammissibile, in quanto il procedimento si era instaurato a seguito di deferimento e quindi i termini per l’impugnazione decorrevano non dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, ma dalla comunicazione del provvedimento alle parti interessate; nella specie, tale comunicazione e la presentazione dell’appello furono coeve, quindi in piena legittimità. L’impugnazione del Procuratore Federale è, peraltro, infondata nel merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, per aversi violazione della cosiddetta “clausola compromissoria”, occorre il contemporaneo avverarsi di due condizioni: che la materia sia di stretta competenza della F.I.G.C. (e quindi, come recita il comma 2 dell’art. 24 dello Statuto, “comunque attinente all’attività sportiva” nonché relativa alle vertenze “di carattere tecnico, disciplinare ed economico”) e che nell’ambito federale sia stata apprestata una specifica e valida tutela. Nessuna delle due condizioni ricorre nella specie; la stessa Segreteria Federale, nella corrispondenza intercorsa (incidentalmente rilevandosi che anche la seconda missiva venne ritualmente acquisita, senza opposizione delle parti) aveva esplicitamente dichiarato la propria estraneità alla materia delle fusioni societarie, indicando nel giudice ordinario l’unico soggetto deputato a dirimere le relative controversie, mancando, fra l’altro, un qualsiasi organismo calcistico che vi potesse provvedere. Non si può parlare, dunque, di violazione disciplinare per essersi i soci dell’A.S. Monasterace rivolti al Tribunale; e non se ne può parlare neppure in riferimento alla citazione in giudizio della F.I.G.C., dal momento che la situazione processuale esaminata determinava un evidente caso di litisconsorzio necessario, dovendo intervenire nel procedimento cautelare tutti quei soggetti che sarebbero poi stati - in un modo o nell’altro – destinatari della decisione giurisdizionale. Deve dunque confermarsi, sia pure con diversa motivazione, la deliberazione appellata, rigettandosi l’impugnazione proposta dal Procuratore Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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