F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 2,3,4 2/3/4 – APPELLI DEI SIGG.RI ARIOLDI ORNELLO E LOCATELLI FABRIZIO E DELLA U.S. PONTE S. PIETRO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.5.2001 E 31.3.2001 E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 dell’8.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 2,3,4 2/3/4 - APPELLI DEI SIGG.RI ARIOLDI ORNELLO E LOCATELLI FABRIZIO E DELLA U.S. PONTE S. PIETRO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.5.2001 E 31.3.2001 E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 dell’8.6.2000) I Signori Arioldi Ornello, nella sua qualità di Presidente della U.S. Ponte S. Pietro, e Locatelli Fabrizio, dirigente della stessa, hanno proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 dell’8 giugno 2000, con la quale è stata loro comminata la sanzione della inibizione rispettivamente sino al 31.5.2001 ed al 31.3.2001, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 39 n. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. L’U.S. Ponte S. Pietro, società iscritta nei ruoli della Lega Nazionale Dilettanti, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 dell’8 giugno 2000, con la quale gli veniva comminata la sanzione dell’ammenda di lire 2.000.000, per responsabilità oggettiva conseguente alla violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ascritta ai propri dirigenti. Preliminarmente, viene disposta la riunione dei reclami per evidenti motivi di connessione. Gli appelli sono da dichiararsi inammissibili. Ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per i giudizi avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari concernenti la disciplina sportiva in relazione ad attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti è ammesso reclamo alla Commissione d’Appello Federale per squalifiche o inibizioni che vadano oltre i 12 mesi, mentre nei casi in esame viene impugnata una decisione della Commissione Disciplinare per sanzioni inferiori ai 12 mesi di inibizione. Inoltre, per le sanzioni pecuniarie, riguardanti sempre la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, a norma del medesimo articolo 35 n. 4 lett. d) C.G.S., non è ammesso reclamo avanti la Commissione d’Appello Federale. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri Arioldi Ornello e Locatelli Fabrizio e dall’U.S. Ponte S. Pietro di Ponte S. Pietro (Bergamo), li dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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