F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.S. VALLE DI OTTAVO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. RISOLI GIOVANNI E DELL’AMMENDA DI L. 600.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 48 del 22.6.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/2000 n. 6
6 - APPELLO DELL’A.S. VALLE DI OTTAVO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. RISOLI GIOVANNI E DELL’AMMENDA DI L. 600.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 22.6.2000)
L’A.S. Valle di Ottavo ha proposto reclamo avanti questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 giugno 2000, con la quale sono state inflitte, al dirigente Risoli Giovanni l’inibizione per mesi sei, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., ed alla Società Valle di Ottavo l’ammenda di lire 600.000, per violazione dell’art. 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio dirigente. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., non è ammesso reclamo alla Commissione d’Appello Federale per squalifiche di tesserati o inibizioni di dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi. Non è ammesso inoltre reclamo per le sanzioni pecuniarie. Nel caso di specie il dirigente Risoli Giovanni è stato inibito dalla Commissione Disciplinare per sei mesi e l’A.S. Valle di Ottavo è stata sanzionata con un’ammenda di lire 600.000. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Valle di Ottavo di Borgo a Mozzano (Lucca) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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