F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 11 11 – APPELLO DEL C.S. INTER COPIAL PUTIGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 38 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 E DELL’AMMENDA DI L. 300.000 INFLITTELE, A SEGUITO DI RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE, E DEL DISPOSTO RINVIO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, DA PARTE DELLA C.A.F., DEGLI ATTI INERENTI IL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE, IN POSIZIONE IRREGOLARE, DEL CALCIATORE GILIBERTI EUSEBIO A GARE DIVERSE DEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 3 del 3.8.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 11 11 - APPELLO DEL C.S. INTER COPIAL PUTIGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 38 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 E DELL’AMMENDA DI L. 300.000 INFLITTELE, A SEGUITO DI RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE, E DEL DISPOSTO RINVIO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, DA PARTE DELLA C.A.F., DEGLI ATTI INERENTI IL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE, IN POSIZIONE IRREGOLARE, DEL CALCIATORE GILIBERTI EUSEBIO A GARE DIVERSE DEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 3 del 3.8.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia infliggeva al C.S. Inter Copial Putignano la penalizzazione di 38 punti nella classifica del campionato relativo alla stagione sportiva 1999/2000, nonché l’ammenda di L. 300.000, essendo rimasto accertato che a diverse gare di quel campionato aveva preso parte il calciatore Giliberti Eusebio in posizione irregolare. Contro la decisione, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 agosto 2000, ha interposto appello la società chiedendone la riforma. Il gravame è inammissibile. L’art. 23 n. 5 C.G.S. impone che tutti i reclami e ricorsi vengano inoltrati agli organi competenti direttamente dalle “parti interessate”, uniche legittimate a proporre reclamo ai sensi del n. 1 dello stesso articolo; solo successivamente, come dispone l’art. 24 n. 5, le parti possono, ove ne sia disposta la convocazione, “farsi assistere da persone di loro fiducia” (art. 24 n. 5 C.G.S.), ma tale regola non può valere nella presentazione dell’atto di impugnativa, che, secondo quanto costituisce “ius receptum” nella interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva, deve essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata. A tale regola non si è attenuto il C.S. Inter Copial Putignano: il reclamo non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, come si sarebbe dovuto fare, bensì da persona che viene qualificata “rappresentante” e/o “difensore”, e ciò in forza di mandato rilasciato in calce all’atto, cioè con firma finalizzata esclusivamente al conferimento del mandato e non già a sottoscrivere il reclamo facendone proprio il contenuto. Per concludere, difetta il requisito essenziale della sottoscrizione dell’appello ad opera della parte interessata, unico soggetto legittimato a farlo. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’ordine di incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23, n. 1, C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dal G.S. Inter Copial Putignano di Putignano (Bari) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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