F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 3 3 – APPELLO DELLA POL. VILLAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPAREGGI DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA VILLAFRANCA TIRRENA/CEPHALEDIUM DEL 28.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 129 del 13.7.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 3
3 - APPELLO DELLA POL. VILLAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPAREGGI DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA VILLAFRANCA TIRRENA/CEPHALEDIUM DEL 28.5.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 129 del 13.7.2000)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con Comunicato Ufficiale n. 101 in data 31 maggio 2000, infliggeva alla società Pol. Villafranca Tirrena la squalifica del campo fino al 31.12.2000 - per le intemperanze dei propri sostenitori, i quali nel corso della gara valida per gli spareggi dei Campionati di Eccellenza disputata il 28.5.2000, avevano ingiuriato, colpito con sputi ed oggetti vari ed aggredito gli Ufficiali di gara -, nonché squalificava per tre giornate effettive il calciatore Giunta Giovanni per avere ingiuriato un Assistente dell’Arbitro. A seguito di reclamo proposto dalla suddetta società la competente Commissione Disciplinare riduceva la sanzione della squalifica del campo al 30.11.2000, confermando la squalifica del calciatore, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 129 in data 13 luglio 2000. Avverso tale delibera la Pol. Villafranca Tirrena ha reclamato avanti questa Commissione d’Appello Federale ed ha chiesto una ulteriore riduzione del provvedimento disciplinare a suo carico perché, a suo dire, la regolarità della gara non era mai stata influenzata dalle intemperanze dei tifosi, le quali dovevano essere definite “azioni di disturbo” prive della intenzione di arrecare danno fisico agli Ufficiali della gara; questi non avevano infatti mai corso serio ed obiettivo pericolo. Il calciatore Giunta, inoltre, non aveva affatto ingiuriato e minacciato l’Assistente dell’Arbitro, ma aveva rivolto le offese ad un avversario seduto in panchina, che in precedenza lo aveva aggredito. L’appello non merita accoglimento. Va, infatti, osservato che tali giustificazioni sono in netto contrasto con le risultanze egli atti ufficiali, dai quali si evidenzia la gravità degli episodi, verificatisi nel corso della gara in esame ad esclusiva opera dei sostenitori della società reclamante. Questi non si erano limitati alle solite antisportive ingiurie, ma, oltre agli sputi che hanno raggiunto i tre Ufficiali di gara, hanno lanciato oggetti in campo, che hanno colpito ripetutamente gli Assistenti dell’Arbitro, provocando loro fastidi e dolore. Tali episodi hanno causato varie interruzioni del giuoco e si sono ripetuti anche a fine gara e negli spogliatoi. Infatti, viene riferito che mentre gli stessi Ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, hanno dovuto subire ancora sputi e spintoni da persone non autorizzate a stare in campo ed uno di essi è penetrato nello spogliatoio dell’Arbitro, ingiuriandolo e tentando di aggredirlo venendone impedito ad opera dell’allenatore della locale squadra. Contrariamente a quanto assunto dalla società, sussisteva, pertanto, un reale pericolo per l’incolumità e la sicurezza degli Ufficiali della gara come appare evidente dalle inqualificabili azioni poste in essere, tendenti tutte ad arrecare loro danno fisico. Anche le motivazioni addotte per giustificare il comportamento del calciatore Giunta Giovanni non meritano accoglimento, sulla scorta del riscontro con il rapporto dell’Assistente dell’Arbitro, il quale ha riferito di essere stato oggetto delle ingiurie e delle minacce da parte della Giunta tanto da essere stato costretto a chiedere l’intervento dell’Arbitro, che lo espelleva. Il reclamo va, pertanto, respinto e la tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena di Messina e dispone incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 3 3 – APPELLO DELLA POL. VILLAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPAREGGI DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA VILLAFRANCA TIRRENA/CEPHALEDIUM DEL 28.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 129 del 13.7.2000)"