F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 5 5 – APPELLO DEL F.C. BOLZANO 1996-BOZEN 1996 AVVERSO LE SANZIONI DELLA AMMENDA DI L. 800.000 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.10.2000 AL SIG. MASTEN CHRISTIAN, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 13 del 28.9.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 5
5 - APPELLO DEL F.C. BOLZANO 1996-BOZEN 1996 AVVERSO LE SANZIONI DELLA AMMENDA DI L. 800.000 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.10.2000 AL SIG. MASTEN CHRISTIAN, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 13 del 28.9.2000)
Il F.C. Bolzano 1996-Bozen 1996 ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige, di cui al C.U. n. 13 del 28 settembre 2000, - relativa alla gara amichevole Lodigiani/Bolzano 1996 del 6.8.2000, disputata senza la prescritta autorizzazione per la qual cosa il Presidente del Comitato Regionale aveva provveduto al deferimento della società, ora appellante - con la quale era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di L. 800.000 alla società nonché la sanzione della inibizione fino al 28.10.2000 al Sig. Masten Christian. L’appello appare peraltro inammissibile trattandosi di sanzioni non soggette ad impugnazione, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. Ed invero la citata norma, che fissa la disciplina sportiva dell’attività della Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale, esclude l’impugnabilità delle ammende nonché delle inibizioni inferiori a mesi 12. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l’appello come sopra proposto dal F.C. Bolzano 1996-Bozen 1996 di Bolzano ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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