F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 3 3 – APPELLO DELL’U.S. REAL VAL BAGANZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL VAL BAGANZA/AURORA DEL 27.8.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 7 bis del 19.9.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 3
3 - APPELLO DELL’U.S. REAL VAL BAGANZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL VAL BAGANZA/AURORA DEL 27.8.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 7 bis del 19.9.2000)
All’esito della gara Real Val Baganza/Aurora del 27.8.2000, disputata nell’ambito del Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Emilia-Romagna e terminata col punteggio di 4 a 0, l’Unione Sportiva Aurora proponeva rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Scorticati Stefano, da considerarsi in posizione irregolare perché colpito da squalifica. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 7 bis del 19 settembre 2000, in accoglimento del reclamo, infliggeva all’U.S. Real Val Baganza la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’U.S. Real Val Baganza, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame non ha pregio. Ed invero lo Scorticati, non aveva ancora scontato la squalifica per una giornata di gara inflittagli con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 7 del 9.9.1999; l’impugnata delibera fa altresì corretto riferimento all’art. 12 comma 6 C.G.S., che disciplina i casi, simili a quello in esame, di passaggio dell’atleta che non ha scontato la squalifica nell’annata in cui è stata irrogata ad altra società. Che la sanzione sia stata inflitta in occasione di una gara di Coppa Italia è circostanza di nessun rilievo. L’indicata norma prevede infatti che “...la distinzione prevista dall’art. 9, comma 9, punto 1 ultima parte C.G.S. non sussiste ove, nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in cui sono state inflitte. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società... la sanzione... viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Real Val Baganza di Sala Baganza (Parma) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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