F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/2000 n. 1 1 – APPELLO DEI SIGG.RI DE MICHELI PIER GIULIO E AGNELLI MARIO E DEI CALCIATORI BERNARDI ANDREA E GRANATA ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.8.2001 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 95 COMMA 5 E 101 COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 7 del 14.9.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/2000 n. 1 1 - APPELLO DEI SIGG.RI DE MICHELI PIER GIULIO E AGNELLI MARIO E DEI CALCIATORI BERNARDI ANDREA E GRANATA ALESSANDRO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.8.2001 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 95 COMMA 5 E 101 COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 7 del 14.9.2000) I Sigg.ri De Micheli Pier Giulio, già Presidente della U.S. Marsiglia, Agnelli Mario, presidente dell’U.S. Babbiese, ed i calciatori Bernardi Andrea e Granata Alessandro hanno proposto autonomi ricorsi avverso le sanzioni loro rispettivamente inflitte (inibizione dei dirigenti fino al 31.8.2001 e squalifiche dei calciatori fino al 31.12.2000), su deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 95 comma 5 e 101 comma 2 delle N.O.I.F., in ordine alle irregolarità delle liste, datate 9.7.1999, inerenti il trasferimento dei predetti calciatori dall’U.S. Marsiglia alla U.S. Babbiese. I ricorsi, dei quali viene disposta la riunione per evidente connessione, devono essere dichiarati inammissibili, stante la non impugnabilità ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S. delle inibizioni e delle squalifiche inferiori a dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri De Micheli Pier Giulio e Agnelli Mario e dai calciatori Bernardi Andrea e Granata Alessandro, li dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S.. Ordina incamerarsi le relative tasse.
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