F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/2000 n. 4 4 – APPELLO DELLA U.S. ISSOGNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISSOGNE/ BANCHETTE DEL 17.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 11 del 5.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/2000 n. 4 4 - APPELLO DELLA U.S. ISSOGNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISSOGNE/ BANCHETTE DEL 17.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 11 del 5.10.2000) Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 5 ottobre 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, in relazione alla gara Issogne/Banchette del 17.9.2000, valida per il Campionato di 1ª Categoria, Girone C, irrogava a carico della Società Issogne la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, per avere schierato in campo il calciatore Russano Alessandro nonostante questi non avesse scontato la squalifica inflittagli nella precedente stagione sportiva. Avverso questa decisione propone appello la Società Issogne, deducendo che il calciatore Russano aveva scontato la squalifica per una giornata, inflittagli nella precedente stagione, presso la società U.S. Ivrea per cui era tesserato dall’1.7. al 14.9.2000. Il reclamo è fondato e va accolto. Ed invero, come risulta dagli atti, il calciatore Russano nella stagione 1999/2000 militava nel G.S. Verres sotto forma di prestito annuale da parte dell’Unione Sportiva Ivrea. A decorrere dal 1° luglio 2000, il calciatore rientrava automaticamente, per fine prestito, nella società di appartenenza. L’U.S. Ivrea ha iniziato il proprio campionato il 3.9.2000 e proprio alla prima partita (Casale/Ivrea) risulta che non vi ha preso parte il calciatore Russano. Solo successivamente, in data 15.9.2000, lo stesso calciatore veniva trasferito in prestito all’U.S. Issogne e veniva schierato in campo nella partita Issogne/Banchette del 17.9.2000. La partecipazione del calciatore a tale gara deve pertanto ritenersi regolare, avendo il medesimo già scontato la giornata di squalifica inflittagli nella precedente stagione. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Issogne di Issogne (Aosta), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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