F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 5 5 – APPELLO DELLA POL. S. SERGIO TRIESTE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIESTINA/S. SERGIO TRIESTE CALCIO DEL 17.9.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 12 del 18.10.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 5 5 - APPELLO DELLA POL. S. SERGIO TRIESTE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIESTINA/S. SERGIO TRIESTE CALCIO DEL 17.9.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 12 del 18.10.2000) La Polisportiva S. Sergio Trieste Calcio proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in merito alla gara Triestina/S. Sergio Trieste Calcio, disputata il 17.9.1999 per il Campionato Regionale Allievi, Girone B, rilevando che all’incontro, nelle file della società avversaria, aveva preso parte il calciatore Dronigi Marco, in posizione irregolare, in quanto tesserato quale “Giovane di Serie” per l’U.S. Triestina Calcio e, quindi, titolare di un doppio tesseramento non consentito dall’art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La società reclamante, pertanto, chiedeva che venisse irrogata a carico della società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per l’impiego di un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 18 ottobre 2000, rilevava l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto proposto il 10.10.2000, oltre il termine di quindici giorni dalla disputa della gara, irrogando peraltro sanzioni a carico dell’U.S. Triestina Calcio e del calciatore Dronigi. Appella la Polisportiva S. Sergio Trieste, reiterando le richieste già presentate nel precedente grado del giudizio, rilevando, quanto alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo del Giudice di 2° Grado che, in base all’art. 37 citato, i reclami attinenti alla posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara devono essere proposti nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara “e non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato”. Il reclamo, pertanto, sarebbe stato proposto in termini. L’appello è infondato e va, pertanto, respinto. La disposizione stabilisce che i reclami vanno proposti nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla disputa della gara. Se la gara è disputata in prossimità della fine del campionato occorre, nel computare il termine per reclamare, tenere presente che il reclamo deve comunque essere proposto in modo che non oltrepassi il settimo giorno della chiusura del campionato. La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado che ha interpretato in modo esatto l’art. 37 sul punto, deve, pertanto, essere confermata. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. S. Sergio Trieste Calcio di Trieste e dispone l’incameramento della tassa versata.
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