F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 5 5 – APPELLO DELLA U.S.C. AEQUA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AEQUA/RINASCITA TERZIGNO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 38 del 23.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 5 5 - APPELLO DELLA U.S.C. AEQUA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AEQUA/RINASCITA TERZIGNO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 23.11.2000) L’Arbitro della gara Calcio Aequa/Rinascita Terzigno, valida per il Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Campania e disputata il 29.10.2000, riferiva nel suo rapporto di avere sospeso definitivamente l’incontro al 49’ del 1° tempo, sul punteggio di 1-0 a favore della squadra ospitante, perché tra i calciatori delle due compagini era scoppiata una rissa protrattasi a lungo, il che, anche per l’impossibilità di individuare i colpevoli, non consentiva la ripresa del giuoco in condizioni di normalità. Il competente Giudice Sportivo deliberava di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre l’ammenda di L. 200.000 (Com. Uff. n. 33 del 3 novembre 2000), e la decisione trovava integrale conferma in quella successivamente adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, investita del reclamo proposto dall’U.S. Calcio Aequa (Com. Uff. n. 38 del 23 novembre 2000). La stessa società ha ora avanzato appello a questo Collegio riproponendo “testualmente” i motivi del reclamo in precedenza instaurato avanti la Commissione Disciplinare. Per dimostrare l’infondatezza del gravame è sufficiente il richiamo alle ragioni che hanno determinato le decisioni conformi del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare. La rissa, come altre volte questa C.A.F. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. È quanto si è verificato nella gara di cui si tratta. Nel referto dell’Arbitro si legge che dapprima due contendenti erano venuti alle mani, colpendosi reciprocamente, e a quel punto “la totalità dei calciatori di entrambe le squadre - titolari e riserve - correvano verso i due e sopraggiunti in istanti successivi davano luogo ad una mega rissa “alla quale” almeno cinque o sei calciatori per parte partecipavano colpendo con schiaffi, pugni e calci ogni avversario” e questi fatti” duravano circa sei minuti”, senza possibilità per il Direttore di gara di intervenire, né di identificare i colpevoli delle violenze. Accertato in tal modo il verificarsi di una rissa in campo ne consegue la legittimità dell’interruzione anticipata dell’incontro e quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Società. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della U.S.C. Aequa di Vico Equense (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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