F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.S. CALCIO CASTROCIELO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LINERAS PIGNATARO/CASTROCIELO DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 36 del 23.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 6 6 - APPELLO DELL’A.S. CALCIO CASTROCIELO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LINERAS PIGNATARO/CASTROCIELO DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 23.11.2000) Il giorno 1° ottobre 2000 si disputava a Pignataro Interamna l’incontro Lineras Pignataro/ Calcio Castrocielo, valevole per il Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Lazio; sul punteggio di 4-2 in favore della squadra ospitata, al 45’ del secondo tempo, prima di poter segnalare la durata del recupero, l’Arbitro si avvedeva che la squadra locale era rimasta con soli 6 calciatori, sicché era costretto a sospendere la gara. In ordine alla regolarità di svolgimento di questa proponeva rituale reclamo la società Lineras Pignataro dolendosi che l’Arbitro avesse impedito al calciatore Aceti Simone, indicato in lista con il n. 16, di prendere parte all’incontro perché sprovvisto di documento di riconoscimento, benché fosse in possesso della patente di guida europea. Tale circostanza veniva confermata dall’Arbitro. Il competente Giudice Sportivo, ritenuta la piena validità del nuovo modello comunitario di patente ai fini della identificazione dei calciatori richiesta dall’art. 71 delle N.O.I.F., deliberava di accogliere il reclamo e per conseguenza disponeva l’annullamento della gara ordinandone la ripetizione (Com. Uff. n. 24 del 19 ottobre 2000). contro tale decisione insorgeva l’A.S. Calcio Castrocielo, ma il suo reclamo veniva respinto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 36 del 23 novembre 2000). La società ha quindi proposto appello a questa C.A.F.; dopo un generico richiamo ai motivi già dedotti nel ricorso alla Commissione Disciplinare, l’appellante insiste nella richiesta di conferma del risultato acquisito sul campo in quanto il calciatore Aceti non risulta depennato nella lista in possesso della compagine avversaria, sicché avrebbe potuto legittimamente prendere parte alla gara essendo il suo nominativo compreso in tale atto ufficiale. L’appello non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che al calciatore Aceti Simone della società Lineras Pignataro è stato illegittimamente impedito di prendere parte alla gara: lo dimostra il supplemento di rapporto fornito al Giudice Sportivo dall’Arbitro, il quale in effetti ebbe a depennare il nominativo dell’atleta nell’elenco allegato al referto (non ha rilievo la circostanza che il tratto di cancellazione non figuri nella copia in possesso dell’appellante) e non ne consentì l’utilizzo. Alla luce di questo fatto certo si rivelano ineccepibili le decisioni del Giudice Sportivo prima e della Commissione Disciplinare poi: la mancata ammissione alla gara di un atleta che aveva titolo a prendervi parte e come tale era indicato tra i calciatori disponibili costituisce un vizio insormontabile che comporta l’annullamento dell’incontro e ne impone la ripetizione. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Calcio Castrocielo di Castrocielo (Frosinone) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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