F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 2 2 – APPELLO DELLA S.S. GYMNASIUM CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAGE SENNORI/GYMNASIUM CALCIO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 21 del 7.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 18/01/2001 n. 2 2 - APPELLO DELLA S.S. GYMNASIUM CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAGE SENNORI/GYMNASIUM CALCIO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 7.12.2000) Il 29.10.2000 si disputava a Sennori l’incontro tra la squadra locale e la S.S. Gymnasium, valido per il Campionato di 3ª Categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Sassari della L.N.D.. Al 43° del secondo tempo, sul punteggio di 3-2 in favore della squadra ospitata, l’Arbitro decideva di sospendere la gara a causa del comportamento aggressivo e violento dei tesserati del Sennori. Il competente Giudice Sportivo infliggeva alla Società Mirage Sennori la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre l’ammenda di L. 200.000, nonché provvedimenti di squalifica e inibizione a carico di sei calciatori e due dirigenti della stessa Società. Contro tali statuizioni insorgeva la Società punita e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, nel mentre confermava le squalifiche ai calciatori, deliberava di ridurre la durata della inibizione inflitta ai dirigenti e ordinava la ripetizione della gara. La S.S. Gymnasium Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. chiedendo il ripristino della decisione assunta dal Giudice Sportivo. Il gravame merita accoglimento. Come è ben noto, l’art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. attribuisce all’arbitro il potere di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”; peraltro, l’art. 7 n. 4 C.G.S. demanda agli organi della giustizia sportiva “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici” di “stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”. Sull’interpretazione di queste norme concorrenti questo Collegio ha più volte avuto modo di statuire affermando che mentre l’art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. concede all’Arbitro un potere discrezionale nella determinazione della sospensione della partita, d’altro canto occorre che la decisione non sia basata su timori o impressioni, ma trovi giustificazione in una situazione di pericolo che deve essere reale e non supposta, con giudizio da riportare ex-ante, cioè al momento del verificarsi degli accadimenti. Orbene, a parere del Collegio quanto è descritto negli atti ufficiali, dei quali va qui ribadito il valore di prova assoluta e privilegiata, costituisce la dimostrazione che si erano verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sospensione della gara, sicché non può che ratificarsi l’operato del Direttore di gara e quindi la successiva decisione del Giudice Sportivo. Ed invero l’arbitro nel rapporto ha evidenziato: - che al 43° del secondo tempo il calciatore Solinas lo aveva colpito volontariamente allo stomaco con una pallonata; che alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto lo aveva pesantemente ingiuriato; che nel contempo era stato accerchiato da calciatori e dirigenti del Sennori che lo spintonavano, insultandolo e minacciandolo; che dagli spalti uno spettatore lanciava in campo pezzi di legno e sassi; - che era riuscito a identificare, tra coloro che lo circondavano, solo due calciatori e due dirigenti particolarmente minacciosi e violenti nei suoi confronti; che, posto fine all’incontro e ricoveratosi nello spogliatoio, si era visto costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per poter lasciare il campo. Questo complesso di circostanze integra la turbativa immanente e oggettivamente grave che ha indotto l’arbitro ad interrompere la gara. La diversa opinione espressa dalla Commissione Disciplinare è frutto di erroneo apprezzamento delle intemperanze poste in essere dai tesserati della Società Mirage Sennori: basti pensare al fatto che quei giudici, dopo avere deciso di confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Solinas (con la motivazione, va sottolineato, di “avere colpito volontariamente l’arbitro allo stomaco con una pallonata”), assumono nel prosieguo della delibera che “non può essere ragionevolmente raggiunta la prova sulla intenzionalità del comportamento del Solinas”, affermazione non si sa da dove tratta, se non dalla interessata versione dei fatti prospettata dalla reclamante Mirage Sennori al fine di minimizzare l’accaduto. Da ultimo va sottolineato, giungendo però a conclusioni opposte rispetto a quelle assunte dalla Commissione Disciplinare, che l’interruzione della gara venne disposta dall’arbitro quando mancavano solo due minuti al termine dell’incontro: dimostrazione, questa, che le condizioni ambientali erano tali da non consentire all’arbitro di gestire con la necessaria serenità di giudizio gli ultimi minuti della partita. Infine, la conferma della gravità della situazione è data dalla circostanza, riferita nel rapporto e non contestata, che per uscire dallo spogliatoio l’arbitro fu costretto a chiamare la Forza Pubblica. Per effetto dell’accoglimento del gravame la tassa corrisposta dall’appellante va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Gymnasium Calcio di Sassari, annullando l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristinando quella del Giudice Sportivo nella parte che infliggeva alla S.C. Mirage Sennori la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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