F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 1 1 – APPELLO DEL G.S. PALLERONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTI/PALLERONESE DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 22 del 7.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 1 1 - APPELLO DEL G.S. PALLERONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTI/PALLERONESE DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 7.12.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 7 dicembre 2000, nell’annullare la decisione del Giudice Sportivo, infliggeva alla società G.S. Palleronese la sanzione sportiva della perdita della gara U.S. Monti-Palleronese, disputata il 15.10.2000 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria. Si appella a questa C.A.F. il G.S. Palleronese, invocando la ripetizione della gara. Osserva la C.A.F. che il gravame è inammissibile ex art. 27 n. 2 lettera a) C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27, n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alla società controparte del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, l’appello come innanzi proposto dal G.S. Palleronese di Aulla (Massa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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