F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 2 2 – APPELLO DELLA POL. ATLETICO VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO VALGUARNERA/RAGALNA DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 30 del 14.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 2 2 - APPELLO DELLA POL. ATLETICO VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO VALGUARNERA/RAGALNA DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 14.12.2000) Il Sig. Barbarino Giuseppe, tesoriere dell’Associazione Polisportiva Atletico Valguarnera, ha presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 30 del 14 dicembre 2000, con la quale era stata comminata la perdita della gara Atletico Valguarnera/Ragalna del 15.10.2000 per 0-2 per posizione irregolare del calciatore Scamacca Maurizio. Il suddetto reclamo è peraltro inammissibile ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S. in quanto non sottoscritto da persona legittimata a proporre reclami per conto della società. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come sopra proposto dalla Pol. Atletico Valguarnera di Valguarnera (Enna) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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