F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 3 3 – APPELLO DELLA POL. INESSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INESSA/ISTITUTO SICILIA NOVA DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 30 del 14.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 3 3 - APPELLO DELLA POL. INESSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INESSA/ISTITUTO SICILIA NOVA DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 14.12.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con la delibera citata in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto ritualmente dall’Istituto Sicilia Nova, avendo esperiti gli opportuni accertamenti concernenti la posizione del calciatore Salvatore Pulvirenti e rilevato che questo calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara Inessa/Istituto Sicilia Nova del 19.11.2000, in quanto con Com. Uff. n. 27 del 15 novembre 2000, pubblicato il 16 novembre 2000, era stata resa nota la sanzione della squalifica per una gara (per recidività in ammonizione) inflitta al Pulvirenti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare infliggeva alla società Inessa la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l’ammenda di 250.000 lire; infliggeva, inoltre, al dirigente accompagnatore della medesima società, Sig. Francesco Mastroianni, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000 ed al calciatore Salvatore Pulvirenti una ulteriore giornata di squalifica. Con appello presentato dinanzi a questa C.A.F. la Polisportiva Inessa segnalava che, sulla base del tabulato degli atleti tesserati per la stessa Polisportiva, emerge la presenza di due tesserati Pulvirenti Salvatore: uno nato il 27.7.1969 e uno nato il 28.7.1978. Il calciatore squalificato, secondo l’appellante, era il Pulvirenti nato nel 1969; mentre il Pulvirenti del 1978 (identificato mediante tessera federale) aveva titolo a partecipare alla gara Inessa/Istituto Sicilia Nova del 19.11.2000.Gli accertamenti effettuati sugli atti ufficiali di gara hanno provato, nell’esame condotto da questa Commissione d’Appello Federale, la sussistenza dell’errore di fatto; alla gara di cui è causa ha partecipato il calciatore Pulvirenti nato nel 1978 che non era incorso in nessuna sanzione di squalifica rilevante per la partecipazione alla competizione sportiva. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Inessa di Santa Maria di Licodia (Catania), annulla l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare, ripristinando, altresì, il risultato di 3-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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