F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 5 5 -APPELLO DELLA S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAFINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE SPAGNOLI TOMMASO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 26 del 21.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 25/01/2001 n. 5 5 -APPELLO DELLA S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAFINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE SPAGNOLI TOMMASO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 26 del 21.12.2000) L’arbitro della gara Pacentro 91/Monticchio 88 del Campionato Abruzzese di 1ª Categoria, disputata il 9 dicembre 2000, disponeva, al 18° minuto del 2° tempo, l’espulsione del calciatore della S.S. Pacentro 91 Spagnoli Tommaso, che lo aveva ingiuriato, minacciato e colpito al fianco destro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, ritenuta la gravità dell’episodio, infliggeva allo Spagnoli Tommaso la squalifica fino al 31 dicembre 2002 con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 7 dicembre 2000, avverso la quale proponeva ricorso la S.S. Pacentro 91 alla Commissione Disciplinare, che con decisione in data 21 dicembre 2000, confermava la punizione sportiva. Anche avverso tale delibera, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26, la suddetta società proponeva ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, chiedendo la riduzione della squalifica in esame in considerazione della giovane età del calciatore, appena diciottenne. Questa Commissione osserva che tale motivo non è sufficiente a ridurre la squalifica determinata dal Giudice Sportivo per la gravità dell’episodio, verificatosi per la condotta violenta, ingiuriosa e minacciosa del calciatore. Questi, che non partecipava attivamente al giuoco perché in panchina, si dirigeva verso l’arbitro per protestare contro un provvedimento di espulsione adottato contro altro tesserato, lo ingiuriava e lo minacciava di percuoterlo; espulso, lo aggrediva e lo colpiva al fianco provocandogli dolore; nonostante fosse trattenuto da alcuni suoi compagni, continuava ad ingiuriarlo e tentava di colpirlo con calci, che l’arbitro evitava spostandosi. Tale comportamento induceva alcuni spettatori ad entrare sul terreno di giuoco dirigendosi con urla e con fare minaccioso verso l’arbitro, il quale per l’intervento dei Carabinieri rientrava negli spogliatoi, decidendo di sospendere momentaneamente la gara, che riprendeva dopo 9 minuti e terminava regolarmente. Il comportamento dello Spagnoli aveva, pertanto, determinato l’invasione del campo e solo l’intervento della forza pubblica aveva evitato più gravi conseguenze. Tale episodio dimostra la gravità della situazione che si era venuta a creare per l’antisportivo episodio creato dallo Spagnoli. Il reclamo va rigettato e la tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Pacentro 91 di Pacentro (L’Aquila) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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