F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 2 2 – APPELLO DELLA POL. AECLANUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AECLANUM/ SAN GENNARO DEL 21.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 2 2 - APPELLO DELLA POL. AECLANUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AECLANUM/ SAN GENNARO DEL 21.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000) La Polisportiva Aeclanum, in relazione alla gara Aeclanum/San Gennaro del 21.10.2000, valida per il Campionato di 1ª Categoria, Girone E, proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, comma 5, C.G.S., la vittoria per 2 a 0, in quanto alla gara stessa aveva preso parte il calciatore Addeo Giuseppe che ancora doveva scontare una squalifica residua dalla stagione precedente. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 21 dicembre 2000, ritenendo che la gara Aeclanum/San Gennaro del 21.10.2000 era stata sospesa per infortunio dell’arbitro e quindi non era valida e che il calciatore Addeo, sebbene colpito da squalifica per due gare residue dalla stagione precedente, non aveva preso parte al recupero della gara disputata l’1.11.2000, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Aeclanum, ribadendo che alla gara in questione aveva partecipato irregolarmente il calciatore Addeo, e che doveva ritenersi irrilevante, ai fini delle sanzioni previste dalla Giustizia sportiva, il fatto che la gara stessa fosse stata sospesa per infortunio dell’arbitro. Il reclamo è infondato e va rigettato. Il calciatore Addeo Giuseppe ha preso parte alla gara Aeclanum/San Gennaro del 21.10.2000. Tuttavia la gara, pur regolarmente iniziata, è stata sospesa al 30° del primo tempo per infortunio dell’arbitro e quindi deve essere considerata come non disputata, tanto che è stata disposta la sua ripetizione, che è avvenuta l’1.11.2000. La gara sospesa non ha prodotto effetti rispetto alla classifica e, anche ai fini della partecipazione del calciatore squalificato, non può essere considerata valida. Ai fini della regolarità della gara, e quindi anche ai fini delle sanzioni inerenti alla disputa della gara stessa (art. 7 C.G.S.), il sistema della Giustizia Sportiva fa sempre riferimento alle partite che abbiano conseguito un risultato utile ai fini della classifica. Si veda in proposito il disposto dell’art. 12 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che sia pure per fattispecie diversa, stabilisce che “le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato utile ai fini della classifica”. La partita sospesa, in questo caso per una causa estranea alle squadre in campo, non è quindi produttiva di alcun effetto, non essendo considerata utile ai fini della classifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Aeclanum di Cervinara (Avellino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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