F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 7 7 – APPELLO DELLA S.P. MAREMMANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAREMMANA/GUIDONIA DEL 10.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 47 dell’11.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 01/02/2001 n. 7 7 - APPELLO DELLA S.P. MAREMMANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAREMMANA/GUIDONIA DEL 10.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 47 dell’11.1.2001) La Polisportiva Maremmana proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in relazione alla gara Maremmana/Guidonia disputata per il Campionato di Eccellenza, Girone «A», il 10 dicembre 2000 e terminata con la vittoria della squadra ospitata con il punteggio di 1-0. La reclamante deduceva che l’A.S. Guidonia aveva fatto partecipare alla gara il calciatore Florio Mauro in posizione irregolare. Il predetto calciatore, come da Comunicato Ufficiale n. 31 del 31 ottobre 2000, risultava squalificato per due giornate relativamente a gare di Coppa Italia e non le aveva scontate in quanto la società di appartenenza, l’A.C. Pisoniano era stata eliminata dalla competizione proprio nella giornata alla quale si riferivano le due giornate di squalifica. Il calciatore, che successivamente aveva cambiato società passando all’A.S. Guidonia, avrebbe dovuto scontare la qualifica nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza. Di conseguenza, la reclamante chiedeva la vittoria a tavolino per l’incontro del 10 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 dell’11 gennaio 2001, respingeva il reclamo. Rilevava la Commissione Disciplinare che il calciatore, trasferito all’A.S. Guidonia il 4 novembre 2000, effettivamente nella gara del 10 dicembre 2000 non aveva ancora scontato le due giornate di squalifica, ma che la norma richiamata dalla reclamante, cioè l’ultimo periodo dell’art. 12, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, deroga al comma 3 dello stesso articolo, ma non all’art. 9, comma 9, né al primo periodo dello stesso comma 6. In sostanza, il calciatore, secondo la Commissione Disciplinare non doveva scontare la squalifica irrogatagli relativamente a gare di Coppa Italia che nelle gare di Coppa Italia della successiva stagione sportiva, atteso che neppure l’A.S. Guidonia doveva disputare gare di Coppa Italia in quanto eliminata nel corso della stagione sportiva 2000-2001. Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Maremmana sostenendone la erroneità e chiedendone la riforma. L’appello è fondato. Le conclusioni alle quali è giunta la Commissione Disciplinare non sono condivisibili. Le squalifiche si scontano nella stagione sportiva in corso (art. 12, commi 2 e 6, prima parte, del Codice di Giustizia Sportiva). Nel caso in ui il calciatore abbia cambiato società, anche nel corso della stessa stagione sportiva, la squalifica deve essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. L’A.S. Guidonia, nuova società del calciatore Florio, nel corso della stagione sportiva 2000-2001, non disputava con la prima squadra altre gare se non quelle del Campionato di Eccellenza e, pertanto, in tale competizione doveva scontare le due giornate di squalifica. L’appello della Polisportiva Maremmana va dunque accolto con l’annullamento dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare e, per l’effetto, va inflitta all’A.S. Guidonia che ha fatto partecipare alla gara 10 dicembre 2000 un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dalla S.P. Maremmana di Montalto di Castro (VT), annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’A.S. Guidonia la punizione sportiva di perdita per 2-0 della suindicata gara. Ordina restiruirsi la relativa tassa.
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