F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING ARNO/CALCIO STAGGIA DEL 24.9.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 18 del 14.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 2 2 - APPELLO DELL’A.S. CALCIO STAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING ARNO/CALCIO STAGGIA DEL 24.9.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 14.12.2000) La A.S. Calcio Staggia si è appellata a questa Commissione, avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Sporting Arno/Calcio Staggia, disputata il 24.9.2000 per il Campionato Allievi regionali, avendo accertata l’irregolare partecipazione alla stessa di calciatori schierati dalla A.S. C. Staggia. L’appello è inammissibile per tardività della presentazione. Il Comunicato Ufficiale sul quale la delibera impugnata è stata pubblicata reca la data del 14.12.2000, ma l’appello è stato proposto il 23.12.2000, ovvero oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione. Alla dichiarata inammissibilità dell’appello, segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Calcio Staggia di Staggia Senese (Siena) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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