F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’A.S. JESI FOLGORE LARGO EUROPA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JESI FOLGORE LARGO EUROPA/G.D.M. S. ORSO DEL 26.11.2000, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.12.2005 INFLITTA AL SIG. ROMAGNOLI IVO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 24 dell’11.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 5 5 - APPELLO DELL’A.S. JESI FOLGORE LARGO EUROPA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JESI FOLGORE LARGO EUROPA/G.D.M. S. ORSO DEL 26.11.2000, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.12.2005 INFLITTA AL SIG. ROMAGNOLI IVO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 dell’11.1.2001) L’A.S. Jesi Folgore Largo Europa ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 24 dell’11 gennaio 2001, che ha confermato la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado con la quale le era stata inflitta la perdita ex officio per 0-2 della gara in epigrafe nonché l’inibizione al dirigente Romagnoli Ivo fino al 31.12.2005. L’appello è inammissibile. Ed invero il ricorso, per il titolo in epigrafe è stato sottoscritto dall’Avv. Marco Polita, sulla base di una delega, in calce all’atto, alla difesa innanzi a questa C.A.F.. Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall’interessato; è fatta salva, ovviamente, l’ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura “ad lites” che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come in epigrafe proposto dall’A. S. Jesi Folgore Largo Europa di Jesi (Ancona), ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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