F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.S. CITTÀ DI TRAPANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE BRUGNONE PIETRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 dell’11.1.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 15/02/2001 n. 7
7 - APPELLO DELL’A.S. CITTÀ DI TRAPANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE BRUGNONE PIETRO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell’11.1.2001)
L’A.S. Città di Trapani ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 33 dell’11 gennaio 2001, con la quale è stata ridotta la squalifica inflitta al calciatore Brugnone Pietro, fino al 31.5.2001. Il ricorso è inammissibile, in quanto trattasi di sanzione inferiore ad un anno, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Città di Trapani di Trapani e dispone l’incameramento della tassa versata.
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