F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 2 2 – APPELLO DEL CIRCOLO ANSPI ARCOBALENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CARDIACI PIETRO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 2 2 - APPELLO DEL CIRCOLO ANSPI ARCOBALENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CARDIACI PIETRO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 dell’11.1.2001) Il Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 dell’11 gennaio 2001, respingeva il reclamo proposto dal Circolo Anspi Arcobaleno avverso la squalifica fino al 30.6.2003, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto al calciatore Cardiaci Pietro, per aver questi tenuto un comportamento minaccioso, offensivo e ripetutamente aggressivo durante la gara Pol. Futura/Anspi Arcobaleno del 27.11.2000 e dopo la sua espulsione, per aver colpito, con ripetuti calci alle gambe, il Direttore di gara. Avverso tale decisione propone appello la Società Circolo Anspi Arcobaleno, deducendo che il calciatore, per la sua giovane età poteva avere risvolti psicologici negativi dalla lunga squalifica e che apparivano strani i fatti riferiti dall’arbitro nel suo referto. Chiedeva, pertanto, “di voler soprassedere alla squalifica inflitta” per meglio chiarire i fatti e le circostanze che hanno determinato la stessa. L’appello è infondato e va rigettato. I fatti e le circostanze che hanno determinato la squalifica del giovane calciatore sono stati diffusamente e dettagliatamente descritti nel rapporto del Direttore di gara. Risulta da questo che il comportamento violento e minaccioso del Cardaci non si è esaurito in un unico contesto ma si è ripetuto per tutta la gara ed è culminato, al termine di questa, con l’aggressione fisica al Direttore di gara, colpito con ripetuti calci alle gambe. In sede di giudizio disciplinare l’accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata. La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua e adeguata al comportamento particolarmente violento del Cardaci e non è suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Circolo Anspi Arcobaleno di Sinagra (Messina) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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