F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PRIVITERA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/02/2001 n. 5 5 - APPELLO DELL’A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PRIVITERA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 18.1.2001) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 30 novembre 2000, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia infliggeva al calciatore Privitera Daniele la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 “per contegno offensivo nei confronti di un A.A., nonché per averlo colpito con un calcio provocando forte dolore”. Avverso tale delibera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare l’A.S. Sortino Calcio eccependo che “il calciatore (Privitera Daniele) non è stato l’autore del fatto addebitatogli, bensì un compagno di squadra”. L’adita Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 18 gennaio 2001, in parziale accoglimento del reclamo, riduceva fissando al 30.6.2003 la squalifica inflitta al Privitera. Contro tale decisione l’A.S. Sortino Calcio propone appello a questa C.A.F. sostenendo, come in prime cure, che l’ufficiale di gara sarebbe incorso nell’errore di identificazione del responsabile delle infrazioni addebitate in quanto si sarebbe trattato non già del Privitera bensì del calciatore Buccheri Agostino, peraltro confesso. Il proposto appello non può essere accolto. Osserva questa Commissione che risulta pienamente confermato che il calciatore è stato identificato sia dall’Assistente arbitro sia dal Commissario di campo quale autore del comportamento antiregolamentare tenuto e che la versione dei fatti riportata negli atti ufficiali è assistita da fede privilegiata che non può essere contrastata da affermazioni di parte. Il rigetto dell’impugnazione comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Sortino Calcio di Sortino (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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