F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 1 1 – APPELLO A.S. PRIMA PORTA SAXA RUBRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE PORRINA CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 39 del 7.12.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 1 1 - APPELLO A.S. PRIMA PORTA SAXA RUBRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE PORRINA CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 39 del 7.12.2000) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Prima Porta Saxa Rubra/Saxa Flaminia Labaro disputatasi l’1.11.2000 nell’ambito del Campionato di 1ª Categoria, Girone D, adottava il provvedimento della squalifica fino al 31.12.2003 del calciatore Porrina Claudio per aver colpito il Direttore di gara con un calcio alla caviglia causandogli dolore (Com. Uff. n. 32 del 3 novembre 2000). Avverso tale decisione proponeva reclamo l’A.S. Prima Porta Saxa Rubra, chiedendo la revoca della squalifica per errore di persona. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 39 del 7 dicembre 2000, accoglieva parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Porrina Claudio dal 31.12.2003 al 31.12.2002. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l’A.S. Prima Porta Saxa Rubra chiedendo l’annullamento della squalifica. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, nei quali si identifica il calciatore Porrina quale autore del fallo ai danni del Direttore di gara, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Prima Porta Saxa Rubra di Roma e dispone l’incameramento della tassa versata.
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