F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.S. GINNY CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A 5 GINNY CLUB/VIRTUS MIRABELLA DEL 9.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 48 del 18.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’A.S. GINNY CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A 5 GINNY CLUB/VIRTUS MIRABELLA DEL 9.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 18.1.2001) L’Associazione Sportiva Ginny Club, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque, Serie D, del Comitato Regionale Campania, ha proposto reclamo avverso la decisione della competente Commissione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 48 del 18 gennaio 2001, con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla gara Virtus Mirabella/Ginny Club per presunta posizione irregolare di “alcuni” dei tesserati della Virus Mirabella. Sostiene la reclamante che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto procedere agli opportuni accertamenti per verificare la regolare posizione dei calciatori della Virus Mirabella pur non avendo il ricorso indicato quali dei partecipanti alla gara fossero in posizione irregolare. Rileva questa Commissione che, a prescindere dall’esattezza o meno della decisione della Commissione Disciplinare sulla inammissibilità del ricorso per la sua genericità, l’attuale reclamo dell’A.S. Ginny Club deve comunque essere respinto in quanto la posizione di tutti calciatori che presero parte alla gara del 9.12.2000 per la Virtus Mirabella è risultata regolare ed in particolare quella dei calciatori Mazzarello Vincenzo e Di Dio Cosimo, tesserati rispettivamente a far data dal 24.11.2000 e dall’1.12.2000 vale a dire prima della gara in questione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Ginny Club di Benevento ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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