F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 5 5 – APPELLO DELLA POL. CASALFIUMANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALFIUMANESE/MONGHIDORO DEL 3.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 26 del 25.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 5 5 - APPELLO DELLA POL. CASALFIUMANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALFIUMANESE/MONGHIDORO DEL 3.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 26 del 25.1.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, in relazione alla gara Casalfiumanese/Monghidoro del 3.12.2000, con delibera pubblicata sul C.U. n. 22 del 14 dicembre 2000, infliggeva alla Pol. Casalfiumanese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 e al calciatore Dall’Osso Manuel la squalifica fino al 2.12.2005, per avere questi, da tergo, con entrambe le mani e con estrema vigoria premuto sulle spalle dell’arbitro, che, perdendo l’equilibrio, cadeva all’indietro a peso morto battendo la testa. La partita veniva quindi sospesa e l’arbitro trasportato in ospedale dove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo cervicale. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 26 del 25 gennaio 2001, sul reclamo proposto dalla Pol. Casalfiumanese avverso la decisione del Giudice Sportivo così decideva: - respingeva la richiesta di audizione del calciatore Dall’Osso in quanto il reclamo non era stato da lui direttamente proposto; - respingeva la richiesta di audizione delle persone indicate a discarico dalla Società Casalfiumanese; - dichiarava improcedibile la richiesta di ripetizione della gara in quanto la comunicazione alla Società Monghidoro non era stata inoltrata all’indirizzo riportato sull’Annuario 2000/2001 edito dal C.R.E.R. ai sensi dell’art. 23 comma 5° C.G.S.; - riduceva la squalifica inflitta al calciatore Dall’Osso fino al 2.12.2002. Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Casalfiumanese, chiedendo preliminarmente l’audizione del calciatore Dall’Osso Manuel e di altre persone presenti alla gara, tra cui il sottufficiale dei Carabinieri in forza alla Stazione di Casalfiumanese e nel merito l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore, deducendo che la caduta dell’arbitro era stata fortuita e non determinata dalla spinta dello stesso calciatore e la conseguente ripetizione della gara, in quanto non terminata per l’infortunio involontario occorso all’arbitro. Chiedeva infine che venisse dichiarato che nessun risarcimento venisse riconosciuto all’arbitro stesso. L’appello è infondato e va rigettato. Preliminarmente va rilevato che la richiesta di audizione del calciatore Dall’Osso non è ammissibile in quanto il ricorso è stato proposto dalla Società e il calciatore non può quindi essere considerato “parte” nel procedimento, ai fini e per effetti di cui agli artt. 26 n. 6 e 27 n. 3 C.G.S.. Del pari inammissibile è la richiesta di audizione di testimoni, in quanto, nei procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva concernenti infrazioni connesse alla svolgimento delle gare, in virtù del disposto di cui all’art. 25 n. 1 C.G.S., non possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi, giacché ai fini del decidere hanno validità ed efficacia unicamente le risultanze degli atti ufficiali. Sotto questo profilo, pertanto, la decisione impugnata non merita alcuna censura. Anche sotto il profilo dell’improcedibilità della richiesta di ripetizione della gara, per mancata comunicazione alla controparte ai sensi dell’art. 23 comma 5 C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare è immune da censure. La comunicazione, infatti, è stata inviata, a mezzo raccomandata, all’indirizzo ufficiale in Via Garibaldi, risultante dal foglio di censimento della Società e riportato nell’annuario edito dal Comitato Regionale. Anche nel merito il reclamo è infondato. Come risulta dal referto arbitrale, ampio, esauriente e non contraddittorio, confermato integralmente anche in sede di chiarimenti, il calciatore Dall’Osso spingeva con violenza il Direttore di gara appoggiandogli entrambe le mani sulle spalle. A seguito della spinta lo stesso Direttore di gara, anche a causa del terreno scivoloso cadeva all’indietro e batteva la testa, non potendo portare a termine la gara per il successivo ricovero in ospedale. In sede di giudizio disciplinare l’accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata. Ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all’assunto difensivo dell’appellante che fornisce una diversa versione dell’episodio. Neppure è dato riscontrare alcuna contraddizione nella descrizione del fatto effettuata dal Direttore di gara, in quanto, a causa del terreno scivoloso e della pressione delle mani sulla parte alta del corpo (le spalle), la evoluzione cinetica della spinta è pienamente compatibile con una caduta all’indietro, con conseguente trauma cranico dovuto all’impatto con il terreno. La Commissione Disciplinare ha già valutato la gravità dell’episodio, considerandolo esaurito in un unico contesto e con effetti andati oltre le intenzioni reali del calciatore, riducendo di conseguenza la sanzione inflitta dal primo giudice. La sanzione in concreto inflitta, così come rideterminata appare congrua e adeguata alla gravità dell’episodio e non appare suscettibile di ulteriori riduzioni. Va infine dichiarata inammissibile la richiesta dell’appellante di dichiarare non risarcibile il danno riportato dall’Arbitro, in quanto sul punto non vi è stata alcuna decisione da parte degli organi di giustizia sportiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Casalfiumanese di Casalfiumanese (Bologna) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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