F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 7 7 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. PALLERONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTI/PALLERONESE DEL 15.10.2000 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 16/C – Riunione del 25.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/03/2001 n. 7 7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. PALLERONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTI/PALLERONESE DEL 15.10.2000 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 16/C - Riunione del 25.1.2001) Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16/C - Riunione del 25 gennaio 2001, la C.A.F. ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal G.S. Palleronese avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana relativa alla gara Monti/Palleronese disputata il 15 ottobre 2000, in quanto la reclamante non aveva inviato alla società controparte il preannuncio di reclamo di richiesta degli atti ufficiali. Con ricorso proposto in data 2 febbraio 2001, il G.S. Palleronese chiede la revoca della predetta decisione ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, depositando in copia fotostatica atti dai quali dovrebbe desumersi che il telegramma era stato regolarmente inviato alla U.S. Monti al servizio telegrafico di Stato tramite Internet ma non era stato inoltrato dalle Poste Italiane per errore sul circuito di spedizione dei telegrammi. Il ricorso va respinto. È evidente, infatti, che nella specie non ricorre l’ipotesi di revocazione disciplinata dalla norma invocata dalla società ricorrente, che fa riferimento alla mancata produzione nel corso di un procedimento, per causa di forza maggiore o per fatto altrui, di atti rilevanti al fine della decisione (né altra ipotesi regolata dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva) ma la violazione di una norma procedurale - invio alla controparte nei termini stabiliti del preannuncio di reclamo - la cui inosservanza comporta la inammissibilità del reclamo. Ciò senza dire che dall’esame degli atti allegati al reclamo non possono trarsi elementi certi a sostegno di quanto asserisce la società reclamante trattandosi di copie fotostatiche tra loro non collegabili (la nota di comunicazione del mancato invio del telegramma fa riferimento ad un telegramma di 490 bytes; il telegramma che sarebbe stato spedito all’A.S. Monti e allegato in copia è di 318 bytes). La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal G.S. Palleronese di Aulla (Massa) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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