F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 2 2 – APPELLO DELL’A.S. NUOVA MONTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE MAGLIOCCO DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 52 dell’1.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 2 2 - APPELLO DELL’A.S. NUOVA MONTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE MAGLIOCCO DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 52 dell’1.2.2001) La A.S. Nuova Montello ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 52 dell’1 febbraio 2001, relativa alla squalifica inflitta al calciatore Magliocco Daniele fino al 31.12.2002. La ricorrente chiede, sostanzialmente, una riduzione della squalifica stessa, sostenendo l’involontarietà del fatto e, comunque, la relativa gravità del gesto di cui il Magliocco si è reso responsabile. Osserva questa Commissione che il fatto addebitato al Magliocco non si è concretizzato solo nel calcio alla caviglia (o eventuale sgambetto - come precisato dall’Arbitro avanti alla Commissione Disciplinare), bensì in una serie di atti violenti sia verbali (gravi e ripetuti insulti), sia materiali (spintonamenti, mani sul petto ecc.) culminati infine nel “calcio alla caviglia”. La Commissione Disciplinare ha tenuto conto delle precisazioni fornite dal Direttore di gara e del parziale ridimensionamento del fatto, riducendo la durata della sanzione dal 31.12.2003 al 31.12.2002 e, evidentemente, al di sotto di tale durata non appare possibile scendere ulteriormente, trattandosi pur sempre di un episodio grave, sia in rapporto alla violenza verbale e fisica, sia (come messo ben in evidenza dalla Commissione Disciplinare) alla durata dell’azione di contestazione. Il ricorso va pertanto respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Nuova Montello di Latina ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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