F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 5 5 – APPELLO DEL G.S. PONTEROSSO CALCIO ANCONA AVVERSO LA SANZIONE ELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE MICHELI DANIELE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 29 dell’1.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 5 5 - APPELLO DEL G.S. PONTEROSSO CALCIO ANCONA AVVERSO LA SANZIONE ELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE MICHELI DANIELE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 29 dell’1.2.2001) Il rapporto del Direttore di gara, concernente la gara Ponterosso Calcio/Osimo 99 del 23.12.2000, descrive il comportamento violento dell’allenatore, Sig. Daniele Michele, in precedenza espulso dal campo, al 30’ del primo tempo. Mentre l’arbitro si trovava nel suo spogliatoio, dopo aver conferito con il Presidente della stessa Ponterosso Calcio, l’allenatore Daniele Micheli entrava nel locale, dava un “energico spintone” all’arbitro facendolo sbattere contro il muro e profferiva frasi minacciose e ingiuriose; subito dopo lo stesso allenatore, mentre continuava a pronunciare frasi ingiuriose e minacce, spintonava e colpiva l’arbitro, facendogli cadere di mano un bicchiere di the. Il Presidente della Ponterosso (Sig. Marco Micheli), che fungeva anche da dirigente accompagnatore, presente mentre accadevano i fatti, non interveniva direttamente per impedire i gesti violenti, limitandosi a “calmare a parole” l’allenatore. Solo dopo un certo tempo l’arbitro riusciva a far uscire dal proprio spogliatoio il Presidente e l’allenatore. Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, ha inflitto all’allenatore Daniele Micheli la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 e la sanzione della squalifica fino al 3.3.2001 al presidente Marco Micheli (Com. Uff. n. 21 del 3 gennaio 2001). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pronunciandosi su reclamo del G.S. Ponterosso Calcio, dopo aver condotto un’ulteriore attività istruttoria chiedendo chiarimenti all’arbitro della gara, ha confermato la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 29 dell’1 febbraio 2001). Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale il G.S. Ponterosso Calcio ha lamentato, in primo luogo, la violazione delle norme sul contraddittorio dal momento che la Commissione Disciplinare non aveva ammesso ad audizione (richiesta nell’appello contro la delibera del Giudice Sportivo) i tesserati Daniele e Marco Micheli. Il reclamo afferma, inoltre, che la sanzione appare “palesemente sproporzionata” rispetto all’entità degli stessi fatti registrati dal rapporto arbitrale. Osserva questa C.A.F. che, per quanto attiene alla regolarità del contraddittorio, appare corretta l’interpretazione adottata alla Commissione Disciplinare, in virtù della quale nei procedimenti di seconda istanza hanno diritto di essere sentiti i ricorrenti e le controparti (art. 26 comma 6 C.G.S.). Esaminati gli atti ufficiali di gara, anche tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite dall’arbitro dinanzi alla Commissione Disciplinare, appare sicura la ricostruzione dei fatti risultante dagli atti ufficiali di gara (fermo restando il loro valore di prova privilegiata); su questa base la gravità dei fatti e la responsabilità dei tesserati coinvolti sono tali da giustificare la sanzione inflitta all’allenatore Daniele Micheli. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S. Ponterosso Calcio di Ancona ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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