F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 5 5 -RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. STERNATIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE GIANNUZZI LUIGI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 6 del 3.8.1999)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 5 5 -RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. STERNATIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE GIANNUZZI LUIGI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 6 del 3.8.1999) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica infliggeva al calciatore Giannuzzi Luigi dell’A.C. Sternatia la squalifica fino al 17.6.2004 per avere, al termine della gara disputatasi l’11.6.1999 tra la Scuola Calcio Galatone e l’A.C. Sternatia, colpito l’arbitro con un violento calcio alla coscia destra procurandogli forte dolore. La Società proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado, ma il gravame veniva dichiarato inammissibile perché inoltrato tardivamente e sprovvisto della tassa prescritta (Com. Uff. n. 6 del 3 agosto 1999). Con atto spedito il 13 febbraio del corrente anno l’A.C. Sternatia ha avanzato ricorso per revocazione avverso la squalifica del calciatore, sostenendo la di lui estraneità all’aggressione denunciata dall’arbitro, da ascrivere invece ad altro tesserato, come sarebbe dimostrato dalla dichiarazione di questi e da altri documenti allegati all’istanza. Osserva la C.A.F. che il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Ai fini dell’ammissibilità di un ricorso per revocazione è necessario che ricorra una delle cinque ipotesi elencate nell’art. 28 n. 1 C.G.S.. I casi di revocazione sono tassativamente indicati ed è facile rilevare che quanto denunciato dalla società ricorrente non rientra in alcuno di essi. L’omesso esame di fatto decisivo (art. 28 n. 1 lettera d), ipotesi alla quale, pur senza esplicito richiamo, sembra fare riferimento la ricorrente, avrebbe potuto acquistare rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto fosse stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata, come invece si sarebbe verificato nella circostanza. Per la medesima ragione non può ricorrere l’ipotesi prevista dalla lettera c) dello stesso articolo 28, concernente la mancata presentazione di documenti influenti ai fini del decidere: la forza maggiore e l’impossibilità, come la stessa terminologia evidenzia, non possono che riguardare eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte, che nella fattispecie non ricorrono. Dall’accertata inammissibilità del ricorso discende l’ordine di incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall’A.C. Sternatia di Sternatia (Lecce) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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